Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1059 del 03/11/1971 (Pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 1971 n. 318)
Norme relative all'applicazione agli atti di compravendita di terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni.
Norme relative all'applicazione agli atti di compravendita di terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico I benefici fiscali di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano anche alle compravendite che avvengono tra parenti fino al terzo grado, che facciano parte anche dello stesso nucleo familiare, sempreche' sussistano a favore dell'acquirente i requisiti stabiliti dalle surrichiamate disposizioni legislative. Tra gli atti di compravendita indicati nell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, devono ritenere compresi anche i contratti di trasferimento della proprieta' con la costituzione di vitalizio a favore del venditore. Le agevolazioni di cui al presente articolo non possono essere concesse in via di rimborso dei tributi che siano stati riscossi a titolo definitivo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 novembre 1971 SARAGAT COLOMBO - PRETI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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