Legge Ordinaria n. 1059 del 03/11/1971 (Pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 1971 n. 318)
Norme relative all'applicazione agli atti di compravendita di terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I  benefici  fiscali  di  cui  alla  legge 6 agosto 1954, n. 604, e
successive  integrazioni  e  modificazioni,  si  applicano anche alle
compravendite  che  avvengono  tra  parenti  fino al terzo grado, che
facciano  parte  anche  dello  stesso  nucleo  familiare,  sempreche'
sussistano  a  favore  dell'acquirente  i  requisiti  stabiliti dalle
surrichiamate disposizioni legislative.
  Tra  gli atti di compravendita indicati nell'articolo 1 della legge
6  agosto 1954, n. 604, devono ritenere compresi anche i contratti di
trasferimento  della  proprieta'  con  la costituzione di vitalizio a
favore del venditore.
  Le  agevolazioni  di  cui  al  presente articolo non possono essere
concesse  in  via  di rimborso dei tributi che siano stati riscossi a
titolo definitivo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 novembre 1971

                               SARAGAT

                                                      COLOMBO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

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