Legge Ordinaria n. 1062 del 20/11/1971 (Pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 1971 n. 318)
Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'esercizio  di attivita' di vendita al pubblico o di esposizione a
fine  di  commercio  di opere di pittura, di scultura, di grafica, di
oggetti  di  antichita'  o  di  interesse  storico od archeologico e'
soggetto,  salvo quanto specificamente previsto dalla presente legge,
alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426.
  Tutti  coloro che intendono esercitare una delle attivita' indicate
nel  comma  precedente devono essere iscritti in una speciale sezione
del  registro  istituito con l'articolo 1 della legge 11 giugno 1971,
n. 426.
  L'iscrizione   e'   obbligatoria  anche  per  gli  studi  d'arte  o
istituzioni  analoghe quando vi si pratica la vendita o l'esposizione
a  fine  di  vendita  delle  opere o degli oggetti indicati nel primo
comma.
  L'autorizzazione  all'esercizio del tipo di attivita', per la quale
e'  stata  ottenuta  l'iscrizione  nel  registro  degli  esercenti il
commercio, e' rilasciata dal sindaco competente a norma dell'articolo
24 della legge 11 giugno 1971, n. 426; la suddetta autorizzazione non
e'  subordinata  ai  vincoli  derivanti  dai  piani  di sviluppo e di
adeguamento, previsti nel capo II della legge citata.
 

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