Legge Ordinaria n. 1071 del 11/11/1971 (Pubblicata nella G.U. del 18 dicembre 1971 n. 319)
Abrogazione del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, recante istituzione delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazioni all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 571.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970,
n.  366,  quale risulta modificato dall'legge 26 luglio 1970, n. 571,
recante la conversione in legge del decreto stesso, e' abrogato.
  Gli insegnanti in possesso dei requisiti di servizi di cui al primo
comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 748, che abbiano
conseguito  l'abilitazione  in seguito alla sessione di esami indetta
con  decreto  ministeriale  15  agosto  1968,  la cui validita' viene
esteso  alla  scuola media secondo le norme stabilite dall'articolo 2
del  decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129,
saranno  inclusi,  ai fini dell'immissione in ruolo considerata dallo
stesso  articolo  1  della  citata  legge  n.  748  del  1969,  nelle
graduatorie  nazionali previste dall'articolo 7 della legge 25 luglio
1966, n. 603.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 novembre 1971

                               SARAGAT

                                                     COLOMBO - MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

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