Legge Ordinaria n. 1082 del 06/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 1971 n. 320)
Modifiche di alcune norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli del ruolo
normale  del  Corpo  di  commissariato  militare marittimo, stabilito
dalla  tabella  n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e'
elevato  di 2 unita' in ciascuno degli anni 1971 e 1972 e di 1 unita'
nell'anno  1973.  Le  promozioni  annue  in  aumento sono disposte in
eccedenza  all'organico dei colonnelli e con decorrenza dal 1 gennaio
dei suddetti anni. Il numero dei tenenti colonnelli del ruolo normale
del  Corpo  di  commissariato,  non  ancora  valutati, da ammettere a
valutazione  ai  fini  della  formazione  dei quadri di avanzamento e
stabilito  in  13  unita' per gli anni 1971 e 1972 e in 10 unita' per
l'anno  1973.  Le  eccedenze  organiche nel quadro di colonnello sono
riassorbite,  a  decorrere  dal  1  gennaio 1974, mediante le vacanze
risultanti da cause diverse da quelle indicate nella lettera d) dello
articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
  In  deroga  a  quanto  stabilito dalla colonna 6, quadro IX - ruolo
normale  del Corpo di commissariato - della tabella n. 2 annessa alla
citata  legge  12  novembre  1955,  n. 1137; il numero dei colonnelli
commissari,  non  ancora valutati, da ammettere a valutazione ai fini
della  formazione  dei quadri di avanzamento per gli anni 1972 e 1973
e'  determinato  sulla  base  di  un  quinto  del numero degli stessi
colonnelli non ancora valutati diminuito delle eccedenze verificatesi
per  effetto  delle  promozioni  di  cui  al primo comma del presente
articolo.
  Ai  fini  dell'applicazione  per  l'anno  1971  del primo comma del
presente articolo, si procede alla formazione di un quadro suppletivo
di  avanzamento  comprendente  un  numero  di ufficiali pari a quello
delle  promozioni  da  effettuare  in  aumento.  In  tale quadro sono
iscritti  i tenenti colonnelli che nella graduatoria di merito per il
1971,  integrata  mediante valutazione di un numero di ufficiali pari
alla  differenza  tra  le  aliquote indicate nel citato primo comma e
quelle  stabilite  al  31 ottobre 1970, seguono i pari grado iscritti
nel  quadro  ordinario.  Le  promozioni a colonnello da conferire nel
1971,  ivi  comprese quelle in aumento con decorrenza 1 gennaio 1971,
sono  disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro
di   avanzamento   ordinario   e  rettificando  la  decorrenza  delle
promozioni eventualmente gia' conferite.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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