Legge Ordinaria n. 1083 del 06/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 1971 n. 320)
Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Tutti  i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti
alimentati  con  gas  combustibile  per uso domestico ed usi similari
devono  essere  realizzati  secondo  le regole specifiche della buona
tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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