Legge Ordinaria n. 1084 del 06/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 1971 n. 320)
Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
         (Istituzione e denominazione del Fondo integrativo)

  Il  Fondo  di  previdenza per il personale dipendente dalle aziende
private  del gas, di cui all'articolo 1 della legge 1 luglio 1955, n.
638, e' soppresso con effetto dal 1 novembre 1967.
  Dalla  stessa  data  e  istituito presso l'Istituto nazionale della
previdenza  sociale,  con  gestione  autonoma,  il  Fondo integrativo
dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per  la  invalidita',  la
vecchiaia  e  i  superstiti,  a favore del personale dipendente dalle
aziende   private   del   gas,   con  la  struttura  stabilita  dalle
disposizioni che seguono.
 

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