Legge Ordinaria n. 1088 del 25/11/1971 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1971 n. 321)
Modificazioni della legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1  della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e' sostituito
dal seguente:
  "L'assicurazione  contro  le malattie prevista dalla presente legge
e'   obbligatoria  nei  confronti  degli  esercenti  piccole  imprese
commerciali  e  turistiche,  nonche' degli ausiliari del commercio, i
quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
    a)  siano  titolari  o  gestori in proprio di imprese organizzate
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia
ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e sempreche'
l'imponibile  annuo  di  ricchezza  mobile  relativo  alla  attivita'
dell'impresa non superi i cinque milioni di lire;
    b)  abbiano  la  piena  responsabilita'  dell'impresa ed assumano
tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione;
    c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di
abitualita' e prevalenza;
    d)  siano  muniti,  limitatamente ai titolari dell'impresa, della
licenza  prevista  per  l'esercizio della loro attivita' da una delle
seguenti disposizioni di legge:
      1) regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in
legge  18  dicembre  1927,  n.  2501,  per  la vendita al pubblico in
genere;
      2)  regio  decreto  9 maggio 1929, n. 994, per le rivendite del
latte;
      3)  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio  decreto  18  giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il
commercio  e  la  vendita  delle  armi, degli strumenti da punta e da
taglio;  agli  articoli  46  e 47 per il commercio e la vendita degli
esplosivi,  polveri  piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e
103 per gli esercizi ivi contemplati; all'articolo 115 per le agenzie
e gli uffici pubblici di affari; all'articolo 127 per quanto concerne
i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;
      4)  legge  18  giugno 1934, n. 987, per il commercio di piante,
parti di piante e semi;
      5)  legge  5  febbraio  1934, n. 327, per il commercio in forma
ambulante;
      6)  regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 194 per
l'apertura  e  l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure
idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;
      7)  legge  22  dicembre  1957,  n. 1293, e relativo regolamento
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 ottobre
1958,  n.  1074,  per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e
vendita dei generi di monopolio;
      8) legge 23 febbraio 1950, n. 170, per l'impianto e l'esercizio
di apparecchi di distribuzione automatica di carburante;
    ovvero siano:
      1)   agenti   di   viaggio   muniti   della   licenza  prevista
dall'articolo 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523;
      2) conduttori di case di cura;
      3) gestori di campeggi;
      4) affittacamere;
      5)  titolari  di  agenzia  per  pratiche  automobilistiche e di
scuola guida;
      6)  titolari e conduttori in proprio di rivendite di giornali e
giornalai ambulanti (strilloni);
      7) esercenti librerie o buffets di stazione;
      8)  grossisti  di prodotti ortofrutticoli, grossisti di carni e
grossisti di prodotti ittici, iscritti nell'albo previsto dalla legge
25 marzo 1959, n. 125;
      9)  esportatori  di prodotti ortofrutticoli e agrumari, fiori e
piante ornamentali, iscritti nell'albo nazionale ai sensi della legge
25 gennaio 1966, n. 31;
      10)  appaltatori di spacci di cooperative, di spacci e di mense
presso caserme, collegi ed altre istituzioni consimili.
  L'attivita'  puo'  essere esercitata in luogo fisso ovvero in forma
ambulante.
  Gli ausiliari del commercio soggetti all'assicurazione obbligatoria
contro le malattie sono:
    a)  gli  agenti  e  rappresentanti  di  commercio denunciati alle
camere  di  commercio  a  norma dell'articolo 47 del regio decreto 20
settembre  1934, n. 2011, o iscritti nell'apposito ruolo degli agenti
e  rappresentanti  di commercio istituito con legge 12 marzo 1968, n.
316;
    b)  gli  agenti aerei, gli agenti marittimi raccomandatari di cui
alla  legge  29 aprile 1940, n. 496, e i pubblici mediatori marittimi
di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
    c) gli agenti di assicurazione;
    d) gli agenti delle librerie di stazione;
    e)  i  mediatori  iscritti  negli  appositi ruoli delle camere di
commercio ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253; i propagandisti
e procacciatori di affari;
    f) i commissionari di commercio;
    g) i titolari di istituti di informazione muniti della licenza di
cui  all'articolo  134  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza.
  Sono compresi altresi' tra i soggetti della presente legge le guide
turistiche  e le guide alpine, gli interpreti, i corrieri e portatori
alpini,  autorizzati  ai  sensi  del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in
legge 17 giugno 1937, n. 1249, i maestri di sci, gli esercenti parchi
di  divertimenti  viaggianti  e  di  sale  di  spettacolo, quando non
fruiscano  gia'  dell'assistenza dell'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo, gli esattori di aziende
erogatrici  di  servizi  di  pubblica  utilita' e di altre aziende, i
raccoglitori  di  piante  officinali (erboristi) autorizzati ai sensi
della  legge  6  gennaio  1931,  n.  99,  purche'  non  proprietari o
coltivatori  di  terreni  nei  quali dette piante vengono raccolte, i
conciatori  muniti  di  certificato di cui all'articolo 121 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza.
  L'obbligo  dell'assicurazione malattia incombe ai soggetti indicati
nei  precedenti  commi  per  se'  e  per i propri familiari a carico,
nonche' per i familiari coadiutori e i relativi familiari a carico.
  Agli   effetti  della  presente  legge,  per  familiari  coadiutori
s'intendono  i  parenti  ed  affini entro il terzo grado che lavorino
abitualmente    nell'azienda,    sempreche'    non   siano   soggetti
all'assicurazione  obbligatoria  contro  le malattie quali lavoratori
dipendenti.
  L'obbligo  dell'assicurazione  non sussiste per tutti i familiari a
carico  che  siano  titolari  di pensione di invalidita', vecchiaia e
superstiti,  che  usufruiscano  della  assistenza  di malattia a tale
titolo".
 

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