Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1090 del 11/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1971 n. 321)
Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestali dello Stato e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza.
Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestali dello Stato e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' sostituito dal seguente: "Fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti dalle rispettive norme di avanzamento, nell'Arma e Corpi predetti l'ammissione al giudizio per la promozione a ruolo aperto ad appuntato ha luogo al compimento dei seguenti periodi di servizio prestati nell'Arma o Corpo di appartenenza: 20 anni nel 1968; 19 anni nel 1969; 18 anni nel 1970; 17 anni nel 1971; 16 anni nel 1972; 15 anni nel 1973; 14 anni dal 1974 in poi".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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