Legge Ordinaria n. 1097 del 29/11/1971 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1971 n. 322)
Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Allo  scopo di tutelare le bellezze naturali e ambientali dei Colli
Euganei, nel territorio compreso entro i confini indicati nella carta
topografica  annessa  alla  presente  legge,  nonche'  nel territorio
collinare  dei comuni di Este e di Monselice, sono vietate l'apertura
di  nuove  cave o miniere e la ripresa di esercizio di cave e miniere
in stato di inattivita' alla data del 1 ottobre 1970.
  Nulla  e' innovato per quanto attiene alle concessioni minerarie da
sfruttare mediante perforazione di pozzi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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