Legge Ordinaria n. 1099 del 26/10/1971 (Pubblicata nella G.U. del 23 dicembre 1971 n. 324)
Tutela sanitaria delle attività sportive.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  tutela  sanitaria  delle attivita' sportive spetta alle regioni
che  la  esercitano secondo un programma le cui finalita' e contenuti
corrisponderanno  ai  criteri  di massima fissati dal Ministero della
sanita' con il concorso delle regioni stesse.
  In  attesa  che  le regioni esercitino le competenze previste dagli
articoli 117 e 118 della Costituzione in materia sanitaria, la tutela
sanitaria  di  coloro  che  praticano  attivita'  sportive  spetta al
Ministero  della  sanita',  che  si  avvale  della collaborazione del
Comitato olimpico nazionale italiano.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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