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Legge Ordinaria n. 1115 del 11/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1971 n. 328)
Proroga del vincolo alberghiero e dei contratti di locazione di immobili adibiti all'esercizio di attività di natura commerciale od artigianale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il   vincolo   alberghiero,  gia'  prorogato  dall'articolo  1  del
decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, convertito con modificazioni
nella  legge  12 febbraio 1969, n. 4, e successivamente prorogato con
la  legge 26 novembre 1969, n. 833, e' ulteriormente prorogato di due
anni.
  Le locazioni di immobili destinati ad alberghi, pensioni, locande o
adibiti   all'esercizio   di   attivita'  di  natura  commerciale  od
artigianale sono prorogate fino al 31 dicembre 1973.
  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 dicembre 1971

                               SARAGAT

                                           COLOMBO - MATTEOTTI - GAVA

                                           Visto,  il  Guardasigilli:
COLOMBO
 

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