Legge Ordinaria n. 1157 del 17/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 11 gennaio 1972 n. 8)
Passaggio agli enti portuali di Genova, Savona e Napoli dell'esercizio ferroviario nell'ambito dei porti stessi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  punto  6)  dell'articolo  3  della legge 10 marzo 1968, n. 173,
istitutiva  dell'Ente  autonomo  del  porto  di  Savona;  il punto 4)
dell'articolo 1 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, istitutivo
del Consorzio autonomo del porto di Genova; il punto 8) dell'articolo
2  della  legge  6 maggio 1940, n. 500, istitutiva dell'Ente autonomo
del porto di Napoli, sono rispettivamente sostituiti dal seguente:
    "Provvedere  all'esercizio  ferroviario,  alla  esecuzione e alla
manutenzione  dei  relativi  impianti  e all'espletamento dei servizi
connessi nell'ambito della giurisdizione portuale.
  Con  apposita  convenzione  saranno  stabilite  le spese da porre a
carico  dell'Azienda  autonoma delle ferrovie dello Stato conseguenti
all'espletamento del servizio.
  La convenzione dovra' stabilire, inoltre, le condizioni e l'obbligo
dell'Ente   porto  di  fornire  i  mezzi  e  gli  attrezzi  necessari
all'espletamento del servizio".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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