Legge Ordinaria n. 1158 del 17/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 11 gennaio 1972 n. 8)
Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alla  realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario
e  di  altri servizi pubblici fra la Sicilia ed il continente - opera
di  prevalente interesse nazionale - si provvede mediante affidamento
dello  studio, della progettazione e della costruzione, nonche' dello
esercizio del solo collegamento viario, ad una societa' per azioni al
cui   capitale   sociale   partecipi  direttamente  o  indirettamente
l'Istituto  per  la  ricostruzione  industriale  con almeno il 51 per
cento.
  Il  restante  49  per cento del capitale sociale sara' sottoscritto
dall'Azienda  autonoma  delle  ferrovie dello Stato, dall'ANAS, dalle
regioni Sicilia e Calabria e da amministrazioni ed enti pubblici.
  La  concessione  e' assentita con decreto dei Ministri per i lavori
pubblici  e  per  i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i
Ministri  per  il  bilancio  e  la  programmazione  economica, per il
tesoro,  per  le  partecipazioni  statali e per la marina mercantile,
sentito il CIPE.
  Con  lo  stesso  decreto  viene  approvata,  sentiti  i consigli di
amministrazione  delle  Ferrovie  dello  Stato  e  dell'ANAS e previo
parere  del  Consiglio  di  Stato,  la  convenzione che disciplina la
concessione.
  Nelle  stesse  forme  sono  approvate  le  eventuali modifiche alla
convenzione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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