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Legge Ordinaria n. 207 del 09/04/1971 (Pubblicata nella G.U. del 3 maggio 1971 n. 109)
Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  termine  per  l'abrogazione  dell'articolo  99 dell'ordinamento
delle  cancellerie  e  segreterie  giudiziarie, fissato dall'articolo
unico  della legge 2 aprile 1969, n. 151, e' prorogato al 31 dicembre
1972.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Catania, addi' 9 aprile 1971

                               SARAGAT

                                                    COLOMBO - PRETI -
                                                      FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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