Legge Ordinaria n. 212 del 25/03/1971 (Pubblicata nella G.U. del 4 maggio 1971 n. 110)
Concessione di indennizzi in favore di cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  cittadini  italiani colpiti dai provvedimenti di espropriazioni
adottati  il  12  maggio  1964 dal Governo tunisino, e' attribuito un
indennizzo  a  valere  sull'ammontare  globale  forfettario  di  nove
miliardi  di  lire,  conseguito  con  l'accordo italo-tunisino del 29
agosto 1967.
  L'indennizzo  verra'  corrisposto  in  base  alle clausole di detto
accordo  ed  applicando  un  indice  percentuale unico risultante dal
rapporto fra il valore al 1964 del complesso delle proprieta' perdute
e l'ammontare del risarcimento globale conseguito.
  Il  valore  verra'  determinato  secondo  le  procedure e modalita'
contenute  nella  legge  5  giugno  1965, n. 718, e le valutazioni di
dinari  tunisini  saranno  rapportate  in lire al cambio vigente alla
data dell'accordo stesso.
  L'ammontare cosi' risultante sara' corrisposto al netto delle quote
di debito dei proprietari di cui al citato accordo.
  La  spesa  di lire 9 miliardi sara' iscritta in bilancio in ragione
di  lire  3  miliardi  nell'esercizio  1970  e  di lire 2 miliardi in
ciascuno degli esercizi 1971, 1972 e 1973.
  L'ammontare  del  risarcimento  in 9 miliardi di lire accordato dal
governo  tunisino  sara'  versato in apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata.
 

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