Legge Ordinaria n. 287 del 28/04/1971 (Pubblicata nella G.U. del 1 giugno 1971 n. 137)
Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione autostradale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  7 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e' sostituito dal
seguente:
  "A  decorrere dal compimento del terzo anno di apertura al traffico
dell'intera   autostrada   e  successivamente  ad  ogni  scadenza  di
quinquennio  fino  al  termine  del  periodo  di concessione, saranno
devoluti  allo  Stato,  quale  canone  di  concessione,  i diritti di
pedaggio  effettivamente  e complessivamente introitati, dedotte, nei
limiti  di  cui  ai  successivi  commi,  tutte le spese di esercizio,
comprese  le  spese  di  gestione  e  di  amministrazione,  quelle di
manutenzione  ordinaria  e  gli oneri finanziari e tributari, nonche'
gli  ammortamenti  finanziario  e  industriale,  l'accantonamento per
innovazioni,   ammodernamenti   e   completamenti,  nonche',  infine,
l'assegnazione di un dividendo al capitale dell'ente concessionario.
  Le  spese  e  gli  oneri,  di  cui  al  precedente  comma,  saranno
deducibili,  solo  in  quanto effettivamente sostenuti e regolarmente
giustificati,  entro il limite percentuale di essi previsto nel piano
finanziario    e    sue    eventuali    modificazioni;    l'ammontare
dell'accantonamento   annuo   per   innovazioni,   ammodernamento   e
completamenti  non  potra'  superare il 10 per cento dell'effettivo e
complessivo introito lordo annuale per diritti di pedaggio:
  Il  dividendo,  di cui al precedente primo comma, non potra' essere
comunque   superiore   all'8   per   cento   del  capitale  dell'ente
concessionario, dopo le assegnazioni a riserva legale.
  Al  termine  della  concessione,  anche  per  dichiarata decadenza,
dovranno  essere  devolute  allo  Stato,  oltre  a tutte le attivita'
reversibili,  le  quote  non  utilizzate sia dell'accantonamento, che
dell'ammortamento industriale, di, cui ai precedenti commi".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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