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Legge Ordinaria n. 288 del 26/05/1971 (Pubblicata nella G.U. del 1 giugno 1971 n. 137)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119,
recante  provvidenze  in  favore delle popolazioni dei comuni colpiti
dal  terremoto  del  febbraio  1971  in  provincia di Viterbo, con le
seguenti modificazioni:
  All'articolo  1, al primo comma, le parole: Nel comune di Tuscania,
colpito,  sono  sostituite con le parole: Nei comuni di Tuscania e di
Arlena  di  Castro,  colpiti; conseguentemente, allo stesso comma, le
parole:  tale  comune, sono sostituite con le parole: tali comuni; al
secondo  comma, le parole: nel comune suindicato, sono sostituite con
le  parole:  nei  comuni  suindicati;  all'articolo 2, le parole: nel
comune,  sono  sostituite  con le parole: nei comuni; all'articolo 3,
primo  comma,  le  parole: nel comune, sono sostituite con le parole:
nei comuni.
  All'articolo  4,  al  primo comma, le parole: a Tuscania, nei, sono
sostituite  con  le  parole: a Tuscania, Arlena di Castro e nei; e le
parole:  dell'alto  Lazio,  sono  sostituite  con  le  parole:  della
provincia di Viterbo.
  Al primo comma, lettera a), e' soppressa la parola: comunali; ed e'
aggiunta  la  lettera:  h-bis)  alla  ricostruzione  e riparazione, a
totale  carico  dello  Stato,  di  alloggi  dell'Istituto provinciale
autonomo  delle  case  popolari,  degli alloggi GESCAL ed ex gestione
INA-Casa e dei lavoratori agricoli, costruite ai sensi della legge 30
dicembre 1960, n. 1676.
  Dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
  "L'approvazione  dei progetti di qualsiasi importo, l'impegno della
spesa,  l'appalto  e  la gestione tecnico-amministrativa ed economica
delle  opere, nonche' la concessione e la liquidazione dei contributi
di  cui al successivo articolo 6 e' demandata, in deroga ai limiti di
competenza   per  valore,  ai  provveditorati  regionali  alle  opere
pubbliche per il Lazio e per l'Umbria".
  All'articolo  5, al terzo comma, sono aggiunte le parole: entro 150
giorni dalla conversione in legge del presente decreto;

  il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  provveditore  regionale  alle  opere  pubbliche  per  il Lazio
trasmette  il  piano  al comune di Tuscania, il quale, entro quindici
giorni,  lo  adotta  e,  il  giorno  successivo  al  provvedimento di
adozione,   provvede   alla   sua   pubblicazione  per  dieci  giorni
consecutivi,  entro i quali possono essere presentate osservazioni ed
opposizioni da parte di enti e di privati interessati".
  All'articolo 6, al primo comma, e' soppressa la parola: urbani.
  Al  primo comma, alla lettera a), la parola: tre, e' sostituita con
la parola: cinque, alla lettera b), le parole: quattro o cinque vani,
sono sostituite con le parole: sei o sette vani;
  il sesto comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  provveditorato  regionale  alle opere pubbliche corrisponde ai
proprietari  che  ne  facciano richiesta anticipazioni pari al 75 per
cento  del  contributo agli stessi spettante e dell'eventuale spesa a
totale carico dello Stato".
  L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
  "Il  genio  civile  di  Viterbo,  l'istituto  autonomo  delle  case
popolari   di  Viterbo,  gli  enti;  locali  competenti  e  gli  enti
autorizzati  alla  costruzione  di  edilizia popolare e sovvenzionata
possono  sostituirsi,  nella progettazione, costruzione e riparazione
delle  abitazioni,  ai  proprietari che ne facciano richiesta, previa
cessione  dei  diritti  ad  essi  spettanti  a  norma  del precedente
articolo 6.
  A  tal  fine  gli enti suddetti ed i proprietari stipulano apposita
convenzione".
  All'articolo 8, al primo comma, dopo le parole: di cui all'articolo
9,  sono  aggiunte  le  parole:  o  in  altre zone previste dal piano
regolatore;
  il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "All'assegnazione  delle aree provvede una commissione composta dal
prefetto  che  la  presiede,  dall'ingegnere  capo  del genio civile,
dall'ingegnere  capo  dell'ufficio  tecnico erariale, dal sindaco del
comune  di  Tuscania  e  dal presidente dell'Istituto autonomo per le
case popolari di Viterbo".
  All'articolo  10, al primo comma, dopo le parole: sono espropriate,
sono  aggiunte le parole: in nome e All'articolo 12, il secondo comma
e' sostituito dal seguente:
  "Le  convenzioni aventi per oggetto l'affidamento dei lavori di cui
al  comma precedente sono stipulate dal provveditorato regionale alle
opere  pubbliche  per  il  Lazio  e  l'Umbria,  sentito  il  comitato
tecnico-amministrativo,  prescindendo dagli altri pareri degli organi
consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni".
  All'articolo 13, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Tali   incarichi  sono  conferiti  con  decreto  del  provveditore
regionale  alle  opere pubbliche per il Lazio con le modalita' di cui
al secondo comma dell'articolo 12. Con lo stesso decreto e' stabilito
il  compenso  da corrispondere agli esperti, il cui onere e' a carico
dei fondi stanziati con il presente decreto".
  All'articolo  14, le parole: il Ministero dei lavori pubblici, sono
sostituite  con  le  parole:  il  provveditore  regionale  alle opere
pubbliche per il Lazio.
  All'articolo 15, e' aggiunto il seguente comma:
  "La  spesa  derivante  dall'attuazione  degli  articoli 13 e 14 non
potra'  superare  il  5 per cento dello stanziamento globale previsto
dal comma precedente".
  All'articolo 16, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
  "A  decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ove non riesca possibile notificare al proprietario
l'invito  con  diffida, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo
1,  puo'  procedersi  all'affissione degli atti di notifica nell'albo
pretorio del comune per un periodo di 15 giorni.
  Le  opere  occorse  per  i  servizi  relativi alle tendopoli per il
ricovero  dei  senza  tetto  fanno carico allo stanziamento di cui al
presente articolo".
  All'articolo  17, al primo comma, le parole: lire 840 milioni, sono
sostituite con le parole: lire 1.500 milioni.
  All'articolo 18, sono aggiunte, in fine, le parole: ed in quello di
Valfabbrica;  conseguentemente,  all'articolo  19,  le  parole: Nella
localita' considerata, sono sostituite con le parole: Nelle localita'
considerate.
  All'articolo 21, dopo la parola: Tuscania, sono aggiunte le parole:
e nel comune di Valfabbrica.
  All'articolo 22, dopo la parola: Tuscania, sono aggiunte le parole:
e nel comune di Valfabbrica.
  All'articolo  25, al secondo comma, primo alinea, le parole: agosto
1971, sono sostituite con le parole: dicembre 1971.
  All'articolo  26, al primo comma, le parole: venti dipendenti, sono
sostituite  con  le  parole: venticinque dipendenti; e le parole: dei
comuni  di  Tuscania  e  di  Arlena di Castro, sono sostituite con le
parole: dei comuni di Tuscania, di Arlena di Castro e di Tessennano.
  All'articolo  27, al primo comma, sono soppresse le parole: colpiti
dal terremoto del febbraio 1971:
    al  secondo  comma, le parole: 31 maggio 1971 sono sostituite con
le parole: 30 giugno 1971.
  Dopo l'articolo 29, e' aggiunto il seguente articolo:

                            Art. 29-bis.

  Le  imprese  artigiane,  le piccole e medie imprese industriali, le
imprese  commerciali,  turistiche  e  alberghiere,  esercenti la loro
attivita'  nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, sono esenti,
per  cinque  anni  a  partire  dal  1971, da ogni tributo diretto sul
reddito.
  L'esenzione   deve   essere   richiesta,   con   apposita  istanza,
all'ufficio   distrettuale   delle   imposte   dirette,   nella   cui
circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto".
  All'articolo  37,  all'ultimo  comma,  sono  aggiunte,  in  fine le
parole:  Gli  uffici pubblici tenuti al rilascio della documentazione
necessaria  ad ottenere i benefici di cui al presente decreto debbono
rilasciare   le  certificazioni  richieste  gratuitamente  quando  il
richiedente dimostri con certificato di residenza o con dichiarazione
del  sindaco  di  essere  residente  in Tuscania o di aver sopportato
danni in conseguenza del terremoto in quel comune.
  Dopo l'articolo 37, sono aggiunti i seguenti articoli:

                            Art. 37-bis.

  "Le  spese di parte corrente autorizzate del presente decreto e non
impegnate nell'anno di rispettiva competenza possono essere impegnate
nell'esercizio finanziario successivo".

                            Art. 37-ter.

  "E'  costituito  un fondo speciale di lire 200 milioni presso l'IMI
al  fine  di  provvedere  al  pagamento  degli  interessi per crediti
inerenti   all'avvio   di   attivita'   economiche,  con  prioritario
riferimento alla occupazione".
  All'articolo  38,  al  primo  comma, le parole: lire 5.400 milioni,
sono sostituite con le parole: lire 6.060 milioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 maggio 1971

                               SARAGAT

                                            COLOMBO - RESTIVO - PRETI
- MISASI - LAURICELLA -
GAVA - DONAT-CATTIN -
GIOLITTI - FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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