Legge Ordinaria n. 3 del 27/01/1971 (Pubblicata nella G.U. del 29 gennaio 1971 n. 24)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, concernente l'attuazione del regolamento CEE sulla politica agricola comune del tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870,
concernente  l'attuazione del regolamento CEE sulla politica agricola
comune del tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui
alla legge 13 maggio 1966, n. 303, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole: della coltivazione,
sono inserite le parole: della prima trasformazione.
  Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente articolo 2-bis:

  Non costituiscono entrate imponibili ai sensi della legge 19 giugno
1940,  n.  762,  e  successive  modificazioni, le somme introitate in
dipendenza  della  vendita  del  tabacco  allo stato verde, sciolto e
greggio.
  Analogo  trattamento  di  esenzione  si  applica per l'importazione
dall'estero del detto prodotto.
  All'articolo  3, al terzo comma, al primo capoverso, dopo l'alinea,
le  parole: preordinati alla lavorazione del tabacco, sono sostituite
con  le  parole:  preordinati  alla  fabbricazione  dei  manufatti di
tabacco.
  All'articolo   5,   nel  secondo  capoverso,  dopo  l'alinea,  sono
soppresse le parole: di regola.
  All'articolo  6,  al  primo  comma,  le  parole:  due esperti, sono
sostituite  con  le parole: tre esperti; il terzo comma e' sostituito
con il seguente:
    Il  comitato  e'  presieduto dal Presidente dell'Azienda di Stato
per  gli  interventi nel mercato agricolo ed e' composto dai seguenti
membri:
      a)  da  un  Sottosegretario  di  Stato  per  l'agricoltura e le
foreste,  al  quale  il  Ministro  puo'  delegare  le attribuzioni di
Presidente del comitato;
      b) da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste  e  dal rappresentante del Ministero del tesoro, che facciano
gia' parte del consiglio di amministrazione dell'Azienda;
      c) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
      d) da tre esperti del settore del tabacco.
  Il   Sottosegretario,  che  presiede  il  comitato,  fa  parte  del
consiglio   di  amministrazione  dell'AIMA  ogni  volta  che  vengano
trattati  problemi concernenti il settore del tabacco, e puo' in tale
sede  essere  delegato  a  presiedere il consiglio di amministrazione
dell'Azienda stessa.
  All'articolo 7, il secondo comma e' sostituito con i seguenti:

  Il  personale  destinato  ai  suddetti  compiti  conserva  l'intero
trattamento economico e i benefici economici e giuridici spettanti al
personale  dell'Amministrazione  dei monopoli di Stato ivi compresi i
premi   per   l'incremento   del   rendimento   industriale   e   per
l'incentivazione  previsti  dalla  legge  3  luglio  1970, n. 843, il
premio  per  il  prolungamento  d'orario  e  quanto altro in avvenire
dovesse  spettare  al  personale della medesima carriera e qualifica,
salvo  il  migliore  trattamento previsto per il personale che svolge
analoghi   compiti  presso  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste.
  Per  l'assolvimento  dei  compiti di istituto al personale predetto
che  venga  comandato  fuori  della  propria sede di servizio saranno
applicate  le  norme relative al trattamento di missione anche oraria
di  cui  alla legge 15 aprile 1961, n. 291, in deroga all'articolo 27
della legge stessa.
  La  durata  settimanale  del  lavoro  non  potra' comunque superare
quella prevista dall'articolo 1 della legge 10 novembre 1970, n. 869.
  Tutte  le  spese  per  il funzionamento della sezione specializzata
dell'AIMA e dei relativi uffici periferici sono a carico del bilancio
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  che  dovra'
chiederne  il  rimborso  per  la  parte  concernente l'organizzazione
dell'intervento.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 gennaio 1971

                               SARAGAT

                                            COLOMBO - PRETI - REALE -
                                           GIOLITTI - FERRARI AGGRADI
                                                             - ZAGARI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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