Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 3 del 27/01/1971 (Pubblicata nella G.U. del 29 gennaio 1971 n. 24)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, concernente l'attuazione del regolamento CEE sulla politica agricola comune del tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, concernente l'attuazione del regolamento CEE sulla politica agricola comune del tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, concernente l'attuazione del regolamento CEE sulla politica agricola comune del tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole: della coltivazione, sono inserite le parole: della prima trasformazione. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente articolo 2-bis: Non costituiscono entrate imponibili ai sensi della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, le somme introitate in dipendenza della vendita del tabacco allo stato verde, sciolto e greggio. Analogo trattamento di esenzione si applica per l'importazione dall'estero del detto prodotto. All'articolo 3, al terzo comma, al primo capoverso, dopo l'alinea, le parole: preordinati alla lavorazione del tabacco, sono sostituite con le parole: preordinati alla fabbricazione dei manufatti di tabacco. All'articolo 5, nel secondo capoverso, dopo l'alinea, sono soppresse le parole: di regola. All'articolo 6, al primo comma, le parole: due esperti, sono sostituite con le parole: tre esperti; il terzo comma e' sostituito con il seguente: Il comitato e' presieduto dal Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ed e' composto dai seguenti membri: a) da un Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, al quale il Ministro puo' delegare le attribuzioni di Presidente del comitato; b) da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal rappresentante del Ministero del tesoro, che facciano gia' parte del consiglio di amministrazione dell'Azienda; c) da un rappresentante del Ministero delle finanze; d) da tre esperti del settore del tabacco. Il Sottosegretario, che presiede il comitato, fa parte del consiglio di amministrazione dell'AIMA ogni volta che vengano trattati problemi concernenti il settore del tabacco, e puo' in tale sede essere delegato a presiedere il consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa. All'articolo 7, il secondo comma e' sostituito con i seguenti: Il personale destinato ai suddetti compiti conserva l'intero trattamento economico e i benefici economici e giuridici spettanti al personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ivi compresi i premi per l'incremento del rendimento industriale e per l'incentivazione previsti dalla legge 3 luglio 1970, n. 843, il premio per il prolungamento d'orario e quanto altro in avvenire dovesse spettare al personale della medesima carriera e qualifica, salvo il migliore trattamento previsto per il personale che svolge analoghi compiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per l'assolvimento dei compiti di istituto al personale predetto che venga comandato fuori della propria sede di servizio saranno applicate le norme relative al trattamento di missione anche oraria di cui alla legge 15 aprile 1961, n. 291, in deroga all'articolo 27 della legge stessa. La durata settimanale del lavoro non potra' comunque superare quella prevista dall'articolo 1 della legge 10 novembre 1970, n. 869. Tutte le spese per il funzionamento della sezione specializzata dell'AIMA e dei relativi uffici periferici sono a carico del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che dovra' chiederne il rimborso per la parte concernente l'organizzazione dell'intervento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 gennaio 1971 SARAGAT COLOMBO - PRETI - REALE - GIOLITTI - FERRARI AGGRADI - ZAGARI Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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