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Legge Ordinaria n. 302 del 08/05/1971 (Pubblicata nella G.U. del 5 giugno 1971 n. 142)
Modifica dell'articolo 514 del codice di procedura civile in tema di cose mobili assolutamente impignorabili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  numero  2)  dell'articolo  514  del codice di procedura civile,
approvato  con  regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, e' sostituito
dal seguente:
  "2)  l'anello  nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli
per  la  consumazione  dei  pasti  con  le relative sedie, gli armadi
guardaroba,  i  cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di
cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa
e  di  cucina  unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto
indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui
conviventi;  sono  tuttavia  esclusi  i  mobili,  meno  i  letti,  di
rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di
antiquariato;".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 maggio 1971

                               SARAGAT

                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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