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Legge Ordinaria n. 309 del 20/04/1971 (Pubblicata nella G.U. del 8 giugno 1971 n. 144)
Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  43  del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito dal seguente:
  "Le somme riscosse dal comune per i compensi indicati nell'articolo
precedente  sono  riservate esclusivamente per il potenziamento degli
uffici  d'igiene  e  delle  relative attrezzature, detratto il 50 per
cento  che  e' devoluto all'ufficiale sanitario ed il 25 per cento al
personale  tecnico-sanitario che lo ha coadiuvato negli accertamenti.
Se   questo  manchi,  tale  ultima  somma  e  devoluta  all'ufficiale
sanitario.
  La   quota   spettante  all'ufficiale  sanitario  ed  al  personale
tecnico-sanitario  predetto  non  puo' eccedere per ciascuno di essi,
durante   l'anno,   la  meta'  dell'ammontare  annuo  dei  rispettivi
stipendi,  esclusa  dal  computo  degli  stessi  qualsiasi indennita'
accessoria.
  Le somme che eccedono la meta' dell'ammontare annuo dello stipendio
dell'ufficiale sanitario sono devolute al personale tecnico-sanitario
che  lo  ha  effettivamente  coadiuvato negli accertamenti, fino alla
concorrenza del limite massimo di cui al comma precedente.
  Le eventuali ulteriori eccedenze sono incamerate dal comune per gli
scopi di cui al primo comma.
  Il  limite  del  50  per  cento  dello  stipendio  di  cui ai commi
precedenti,  ferma la quota del 25 per cento spettante al comune, non
si  applica  ai  compensi  dovuti  per  i  certificati  relativi alle
seguenti  prestazioni: visite mediche a richiesta di privati, escluse
le  visite per il rilascio ed il rinnovo ai lavoratori dell'industria
e  del  commercio  del  libretto  sanitario;  accertamenti  e  pareri
richiesti  da  privati,  non prescritti da disposizioni di legge e di
regolamento; vaccinazioni profilattiche a domicilio o fuori orario di
servizio;  accertamenti  sulla usabilita' di tombe private; iniezioni
conservative e condizionamenti di salme.
  La   ripartizione   tra   l'ufficiale  sanitario  ed  il  personale
tecnico-sanitario,  che  lo  ha coadiuvato nelle prestazioni, di tali
proventi  esenti  dal  limite  del  50  per cento dello stipendio, e'
fissata nel modo seguente:
    comuni   o   consorzi  fino  a  20.000  abitanti:  90  per  cento
all'ufficiale sanitario e 10 per cento ai collaboratori;
    comuni  o  consorzi  da  20.001  a  30.000 abitanti: 80 per cento
all'ufficiale sanitario e 20 per cento ai collaboratori;
    comuni  o  consorzi  da  30.001  a  50.000 abitanti: 70 per cento
all'ufficiale sanitario e 30 per cento ai collaboratori;
    comuni  o  consorzi  da  50.001  a 150.000 abitanti: 60 per cento
all'ufficiale sanitario e 40 per cento ai collaboratori;
    comuni  o  consorzi  da  150.001 a 200.000 abitanti: 50 per cento
all'ufficiale sanitario e 50 per cento ai collaboratori;
    comuni  o  consorzi  da  200.001 a 300.000 abitanti: 40 per cento
all'ufficiale sanitario e 60 per cento ai collaboratori;
    comuni  o  consorzi  da  300.001 a 500.000 abitanti: 37 per cento
all'ufficiale sanitario e 63 per cento ai collaboratori;
    comuni  o  consorzi  da  500.001  a 1.000.000 di abitanti: 35 per
cento all'ufficiale sanitario e 65 per cento ai collaboratori;
    comuni o consorzi da 1.000.001 a 1.500.000 abitanti: 30 per cento
all'ufficiale sanitario e 70 per cento ai collaboratori;
    comuni  o  consorzi  da 1.500.001 a 2.000.000 di abitanti: 20 per
cento all'ufficiale sanitario e 80 per cento ai collaboratori;
    comuni  o  consorzi  oltre  i 2.000.000 di abitanti: 15 per cento
all'ufficiale sanitario e 85 per cento ai collaboratori.
  Nei casi in cui non esista personale collaboratore la quota ad esse
attribuibile spetta all'ufficiale sanitario.
  La  ripartizione  nell'ambito  dei  collaboratori  sara'  fatta dal
comune  o  consorzio  su proposta dell'ufficiale sanitario, sentiti i
sindacati di categoria".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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