Legge Ordinaria n. 319 del 03/05/1971 (Pubblicata nella G.U. del 9 giugno 1971 n. 145)
Proroga dei lavori della commissione interministeriale costituita per l'applicazione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964, e riapertura del termine per la presentazione delle domande d'indennizzo di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1967, n. 1265.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  termine per la presentazione delle domande di indennizzo di cui
all'articolo  7  della legge 20 dicembre 1967, n. 1265, e' fissato al
sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
  Il  termine  per  il  completamento  dei  lavori  della commissione
interministeriale,  costituita per l'applicazione dell'accordo fra la
Repubblica  italiana  e  la  Repubblica  federale  di  Germania sulla
definizione  delle  controversie  considerate  all'articolo 4 della V
parte  della  convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla
guerra  e  dall'occupazione,  concluso  a  Francoforte sul Meno il 20
dicembre  1964,  e  reso  esecutivo  con decreto del Presidente della
Repubblica  15  gennaio  1966, n. 664, previsto all'articolo 6, comma
nono,  della  legge  20  dicembre  1967,  n. 1265, e' prorogato al 31
dicembre 1973.
  Anche  dopo  tale data le funzioni consultive previste all'articolo
5,  comma  terzo,  della  citata  legge  20  dicembre  1967, n. 1265,
potranno, se necessario, essere esercitate dalla predetta commissione
interministeriale.
  Le  spese  relative  alla  commissione  stessa  faranno  carico  ai
capitoli  indicati  nell'ultimo comma del richiamato articolo 6 della
legge 20 dicembre 1967, n. 1265.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 maggio 1971

                               SARAGAT

                                            COLOMBO - FERRARI AGGRADI

                                            Visto,  il Guardasigilli:
COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)