Legge Ordinaria n. 422 del 13/05/1971 (Pubblicata nella G.U. del 5 luglio 1971 n. 167)
Modificazioni alla tassa di concessione governativa sulle licenze di importazioni di armi non da guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  La  lettera  b)  del  n. 58 della tabella allegata A al testo unico
delle  tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  1  marzo  1961,  n.  121, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,  e  le  corrispondenti  note  sono
sostituite, rispettivamente, dal seguente testo:
  "b) Licenza di importazione delle armi non da guerra e loro parti:
    1)  per  ogni  arma  completa  lire 1.500 (con un massimo di lire
30.000);
    2) per ogni parte primaria od essenziale lire 200 (con un massimo
di lire 10.000)".

                                Note

  "La  tassa e' dovuta per le importazioni delle armi, non da guerra,
estere  e  per  le  loro  parti primarie od essenziali, anche se allo
stato  grezzo,  quali  canna  o  canne,  castello, carcassa, carrello
d'armamento, otturatore, calcio, asta, bascula e fusto.
  Le parti accessorie non sono soggette a tassa.
  La tassa non e' dovuta per l'importazione dai Paesi della Comunita'
economica europea.
  La tassa non e' altresi' dovuta per le importazioni di armi, e loro
parti  primarie od essenziali, dai Paesi non comunitari, quando siano
di provata origine italiana e cioe':
    in reimportazione definitiva per rese di clienti esteri;
    in    importazione   temporanea   per   riparazioni,   revisioni,
sostituzioni o lavorazioni in genere;
    in  reimportazione  a fronte di esportazioni per tentata vendita,
esposizioni  in fiere e mostre all'estero od altre manifestazioni del
genere fuori del territorio nazionale".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 maggio 1971

                               SARAGAT

                                                      COLOMBO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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