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Legge Ordinaria n. 436 del 01/06/1971 (Pubblicata nella G.U. del 7 luglio 1971 n. 169)
Nuove norme in materia di contabilità per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'Ente  comunale  di  assistenza,  istituito  con la legge 3 giugno
1937,  n.  847,  entro  un anno dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  dispone  che  i  mandati  di  pagamento relativi ai
sussidi  in  denaro  a  carattere  periodico  e  gli assegni vitalizi
elargiti  per norma istituzionale o per delega ricevuta siano estinti
dal  tesoriere  a mezzo di assegni postali tratti, sul conto corrente
intestato all'Ente, a favore dei beneficiari dell'assistenza.
  E' data facolta' all'Ente comunale di assistenza di usare lo stesso
mezzo,  di  cui  al  comma  precedente,  anche  per  altre  forme  di
assistenza in denaro.
  In  questi  casi, il certificato di addebitamento in conto corrente
costituisce titolo di scarico per il tesoriere dell'Ente.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 giugno 1971

                               SARAGAT

                                                  COLOMBO - RESTIVO -
                                                      FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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