Legge Ordinaria n. 437 del 03/06/1971 (Pubblicata nella G.U. del 7 luglio 1971 n. 169)
Misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato da gas di scarico provenienti dagli autoveicoli equipaggiati con motori ad accensione comandata.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I veicoli a motore, con accensione comandata, destinati a circolare
su strada, con o senza carrozzeria, che abbiano almeno quattro ruote,
un  peso complessivo a pieno carico autorizzato di 400 chilogrammi ed
una  velocita'  massima  indicata  dal costruttore non inferiore a 50
chilometri  orari, ad eccezione delle trattrici e macchine agricole e
delle  macchine  operatrici,  sono  soggetti,  per quanto riguarda la
omologazione   del   tipo  e  delle  modifiche  alle  caratteristiche
costruttive   essenziali  e  l'approvazione  a  seguito  di  analoghi
accertamenti  tecnici,  oltre  che  alle  disposizioni previste dagli
articoli  53  e  54  del  testo  unico  delle  norme  concernenti  la
disciplina  della  circolazione  stradale  approvato  con decreto del
Presidente  della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dagli articoli
219  e  seguenti del relativo regolamento di esecuzione approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 alle
norme della presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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