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Legge Ordinaria n. 558 del 28/07/1971 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1971 n. 200)
Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  regioni sono delegate, ai sensi dell'articolo 118 secondo comma
della  Costituzione, a determinare l'orario di apertura e di chiusura
dei negozi e delle altre attivita' esercenti la vendita al dettaglio.
Le  regioni  determinano tale orario, tenuto conto delle esigenze dei
consumatori  e  del tempo libero delle categorie lavoratrici, sentito
il   parere   dei  comuni,  delle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato  ed  agricoltura e delle rappresentanze provinciali delle
organizzazioni  sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei
lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti.
  La determinazione dell'orario deve uniformarsi ai seguenti criteri:
    a) chiusura totale nei giorni domenicali e festivi. Nelle
festivita'  infrasettimanali solo le rivendite di pane possono essere
autorizzate  ad  effettuare  l'apertura antimeridiana limitatamente a
questo genere;
    b)  l'orario  complessivo settimanale non deve superare le 44 ore
di apertura;
    c) chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata. Tale
chiusura  non  puo' essere imposta quando ricorra, nella settimana un
giorno festivo oltre la domenica;
    d)  nel  caso  di  piu'  festivita'  consecutive le regioni hanno
facolta'   di   determinare,  limitatamente  ai  negozi  del  settore
dell'alimentazione, l'apertura antimeridiana, nel giorno domenicale o
nei   giorni   festivi   piu'  idonei  a  garantire  il  servizio  di
rifornimento al pubblico.
  L'orario  di  apertura  e  chiusura  puo'  essere differenziato per
localita'  o  per  zone  e  per  settori  merceologici,  limitando la
differenziazione   per   zona  ai  casi  di  effettiva  e  comprovata
necessita'.  La  chiusura  infrasettimanale  deve  cadere in un unica
mezza giornata per tutti i negozi dello stesso settore merceologico e
per  le localita' della stessa provincia, fatte salve le eccezioni di
cui all'articolo 3.
  Le  regioni  provvedono  a  rendere  il piu' possibile uniformi gli
orari praticati nelle diverse province della regione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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