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Legge Ordinaria n. 576 del 28/07/1971 (Pubblicata nella G.U. del 11 agosto 1971 n. 202)
Integrazioni e modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 516, concernente l'autorizzazione alla concessione di mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina.
Integrazioni e modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 516, concernente l'autorizzazione alla concessione di mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per lo scopo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 516, esteso al risanamento della gestione a tutto il 31 dicembre 1969, Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina e' autorizzato a contrarre mutui sino alla concorrenza di lire due miliardi ed ottocento milioni. I mutui di cui al precedente comma sono concessi da Istituti di credito di diritto pubblico, da istituti assicurativi o previdenziali, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, dalle Casse di risparmio, dall'Istituto centrale delle Casse di risparmio, e sono garantiti dallo Stato; ai predetti mutui sono estese le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144. Per il pagamento degli interessi e' concesso all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina un contributo annuo trentennale nella misura del 4 per cento. La spesa relativa, prevista in lire centododici milioni annui, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1971. L'annualita' dovuta al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e' ridotta di lire 112 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1975. Le relative disponibilita' sono destinate a copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente articolo per gli anni anzidetti. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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