Legge Ordinaria n. 579 del 14/07/1971 (Pubblicata nella G.U. del 12 agosto 1971 n. 203)
Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  All'articolo 1 della legge 31 dicembre 1961 n. 1778, e' aggiunto il
seguente comma:
  "Sono parimenti collocati fuori ruolo al compimento del 70° anno di
eta'  gli  agenti  di cambio che alla data del 1 gennaio 1971 abbiano
compiuto il 60° anno di eta'".
  All'articolo  2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, le parole: -
"di  cui  all'articolo  1"  sono  sostituite dalle parole: "di cui al
primo comma dell'articolo 1".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 luglio 1971

                               SARAGAT

                                            COLOMBO - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)