Legge Ordinaria n. 606 del 04/08/1971 (Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1971 n. 208)
Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'  di  servizio  penitenziario  spettante  al  personale
civile,  dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena
indicato  nell'allegata  tabella  A,  e'  fissata,  a decorrere dal 1
luglio 1970, nella misura stabilita nella tabella stessa.
  Tale  indennita' e' pensionabile, limitatamente all'importo di lire
15.000 mensili.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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