Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 607 del 04/08/1971 (Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1971 n. 208)
Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio.
Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e successive modifiche, e' stabilito come segue: Colonnelli. . . . . . . . . . . . . . . . n. 1 Tenenti colonnelli. . . . . . . . . . . . " 2 Maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . " 5 Capitani. . . . . . . . . . . . . . . . . " 12 Tenenti e sottotenenti. . . . . . . . . . " 22 -- Totale . . . n. 42 -- E' abrogata la tabella allegata alla legge 5 marzo 1963, n. 284. Gli ufficiali sono assegnati alle scuole del Corpo degli agenti di custodia o alle sedi stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di servizio.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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