Legge Ordinaria n. 62 del 18/03/1971 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1971 n. 72)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente modifica dell'art. 304-bis del codice di procedura penale; e modificazioni agli articoli 124, 225, 304-quater e 317 del codice stesso.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2,
concernente:  "Modifica dell'articolo 304-bis del codice di procedura
penale", con la seguente modificazione:
    I primi due alinea dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
    "304-bis (Atti a cui possono assistere i difensori).
    I    difensori   delle   parti   hanno   diritto   di   assistere
all'interrogatorio dell'imputato.
    Hanno  diritto altresi' di assistere agli esperimenti giudiziari,
alle  perizie,  alle  perquisizioni  domiciliari e alle ricognizioni,
salvo  le  eccezioni  espressamente stabilite dalla legge. Il giudice
puo'  autorizzare  anche  l'assistenza  dell'imputato e della persona
offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero
se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta".
 

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