Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 690 del 07/08/1971 (Pubblicata nella G.U. del 7 settembre 1971 n. 225)
Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969.
Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 32.072.147.240, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione stessa. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avra' inizio al 1 gennaio 1970. Per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche. I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente mutuante con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso. L'onere relativo alle anticipazioni e ai mutui di cui al presente articolo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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