Legge Ordinaria n. 819 del 14/08/1971 (Pubblicata nella G.U. del 14 ottobre 1971 n. 261)
Interventi a favore del credito cinematografico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  istanze  di  concessione dei contributi di cui all'articolo 27,
commi primo e secondo, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dovranno
essere  presentate, a pena di decadenza, per il tramite dell'istituto
mutuante,  entro il termine di tre mesi dalla stipulazione del mutuo.
Per  i  mutui  gia'  stipulati  alla  data di entrata in vigore della
presente  legge, le istanze devono essere presentate entro il termine
di decadenza di tre mesi dalla data stessa.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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