Legge Ordinaria n. 853 del 06/10/1971 (Pubblicata nella G.U. del 26 ottobre 1971 n. 271 e errata corrige 06/10/1971 n. 853)
Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
(Competenza  del  CIPE  in  materia  di  interventi  straordinari nei
  territori  meridionali.  Soppressione del Comitato dei Ministri per
  gli interventi straordinari nel Mezzogiorno).

  Lo   sviluppo   delle  Regioni  meridionali  costituisce  obiettivo
fondamentale del programma economico nazionale.
  Per   Regioni   meridionali   si   intendono  i  territori  di  cui
all'articolo  1  del  testo  unico  delle  leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1967, n. 1523.
  Al  fine  di  garantire la partecipazione delle regioni meridionali
alla determinazione degli interventi previsti dalla presente legge e'
costituito,  presso  il Ministero del bilancio e della programmazione
economica,  un  Comitato  composto  dai Presidenti delle Giunte delle
Regioni  meridionali  o da assessori incaricati, che formula proposte
ed  esprime  pareri  su  tutte le questioni che il Ministro, ai sensi
della presente legge, deve sottoporre al CIPE.
  Il  CIPE  approva  le  eventuali modificazioni ed aggiornamenti del
piano  straordinario  per  la  rinascita della Sardegna con la stessa
procedura  prevista dall'articolo 257 del testo unico 30 giugno 1967,
n. 1523.
  I  fondi  di  cui  alla  legge  28  marzo 1968, n. 437, riguardanti
provvedimenti  straordinari  per  la  Calabria,  sono  devoluti  alla
Regione  Calabria  e saranno da essa programmati e gestiti secondo le
finalita'  fissate  nell'articolo  2  di detta legge e nei modi e nei
termini  previsti dallo statuto della Regione. Il Comitato tecnico di
coordinamento  di cui all'articolo 5 della stessa legge e' soppresso.
La  Cassa  per il Mezzogiorno svolgera' le funzioni di cui alla legge
28  marzo  1968,  n.  437,  fino  all'espletamento dei programmi gia'
approvati e regolarmente finanziati alla data del 30 giugno 1971.
  Il  Comitato  dei  Ministri  per  gli  interventi  straordinari nel
Mezzogiorno  di cui all'articolo 5 del testo unico 30 giugno 1967, n.
1523, e' soppresso e le sue attribuzioni sono trasferite al CIPE.
  Le  attribuzioni del soppresso Comitato nonche' quelle del Ministro
per  gli  interventi  straordinari  nel Mezzogiorno, relative a leggi
speciali  riguardanti  singole  Regioni  e  specifici territori, sono
trasferite alle rispettive Regioni.
  I  poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa per
il  Mezzogiorno  e  degli enti ad essa collegati, sono esercitati dal
Ministro  per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno, alle cui
dipendenze resta la Segreteria di cui all'articolo 7 del citato testo
unico.
  Il  Ministro comunica periodicamente al CIPE lo stato di attuazione
dei programmi di cui alla presente legge.
  I  piani pluriennali di coordinamento previsti dallo articolo 2 del
testo  unico  30  giugno 1967, n. 1523, sono soppressi. Il CIPE emana
direttive  per  gli  interventi  gia'  oggetto  dei  menzionati piani
pluriennali di coordinamento, la cui realizzazione resta disciplinata
dalle  norme del citato testo unico in quanto non in contrasto con le
norme della presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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