Legge Ordinaria n. 89 del 17/02/1971 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1971 n. 77)
Modificazioni all'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo  75  del  regio  decreto  9  luglio  1939,  n.  1238, e'
sostituito dal seguente:
  "Chiunque  trova  un  bambino  deve farne la consegna all'ufficiale
dello  stato  civile  con le vesti e gli altri oggetti e contrassegni
rinvenuti presso il bambino stesso;
  deve inoltre dichiarare tutte le circostanze di tempo e di luogo in
cui il rinvenimento e' avvenuto.
  Della  consegna  si redige nel registro di nascita processo verbale
circostanziato,  nel  quale  si  devono in ogni caso enunciare l'eta'
apparente  e  il  sesso  del  bambino, il nome e cognome che gli sono
imposti e l'istituto a cui esso e consegnato.
  I   bambini   trovati   sono  affidati  ai  servizi  di  assistenza
dell'amministrazione provinciale del luogo in cui il bambino e' stato
trovato o e' nato.
  Nei  casi  predetti,  nonche'  nei  casi  di  bambini  denunciati o
risultanti  come nati da genitori ignoti, l'ufficiale di stato civile
procede,   entro   dieci  giorni  dalla  formazione  dell'atto,  alla
segnalazione di cui all'articolo 314/5 del codice civile".

  La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 febbraio 1971

                               SARAGAT

                                                    COLOMBO - REALE -
                                                              RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)