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Legge Ordinaria n. 98 del 09/03/1971 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1971 n. 77)
Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I cittadini italiani che alla data del 30 giugno 1969 prestavano da
almeno un anno la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze
di  organismi  militari  della  Comunita'  atlantica, o di quelli dei
singoli  Stati esteri che ne fanno parte, e che successivamente siano
stati   o   siano  licenziati  in  conseguenza  di  provvedimenti  di
ristrutturazione  degli organismi medesimi sono assunti a domanda, se
in possesso dei prescritti requisiti, nelle categorie non di ruolo di
cui  alla tabella I annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100,
e  successive  modificazioni,  o  in categorie salariali non di ruolo
corrispondenti  a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge
5  marzo  1961,  n.  90,  e successive modificazioni, in relazione al
titolo  di  studio  posseduto  e  alla  diversa natura delle mansioni
prevalentemente  svolte nel biennio anteriore al 30 giugno 1969 o nel
minore periodo di servizio prestato anteriormente alla stessa data.
  Al  personale assunto nelle categorie impiegatizie sono applicabili
le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n.
32, salvo quanto previsto al successivo quarto comma.
  L'assunzione  degli  operai non di ruolo di cui al primo comma e' a
tempo indeterminato. Al compimento di un periodo di servizio lodevole
ed  ininterrotto di anni sei, ridotto a due per le categorie indicate
nel  quarto  comma  dell'articolo  1 del decreto legislativo 7 aprile
1948,  n.  262,  gli  interessati sono collocati nella corrispondente
categoria  del ruolo organico degli operai dell'Amministrazione dello
Stato,  anche ad ordinamento autonomo, cui vengono assegnati ai sensi
dell'articolo 2, prescindendosi dal limite di eta'.
  L'inquadramento   nei  ruoli  organici  del  personale  di  cui  ai
precedenti commi avverra' in soprannumero in quanto occorra.
 

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