Legge Ordinaria n. 321 del 24/07/1972 (Pubblicata nella G.U. del 24 luglio 1972 n. 191)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, recante modifiche e integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 25 maggio 1972 n. 202,
recante modifiche e integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036,
in materia di riforma tributaria con le seguenti modificazioni:

  L'articolo 1 e' sostituito con il seguente:

  "L'articolo  1  della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, e' sostituito
dal seguente:
  Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria, prevista
dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative ai punti II, III, IV e V
dell'articolo  1  di tale legge, nonche' quelle di cui ai numeri 14 e
15  dell'articolo  10, ai numeri 2, 3, 4, 5 e 14 dell'articolo 11, al
numero  1  del  secondo  comma  dell'articolo  12 ed all'ottavo comma
dell'articolo  15  della  stessa  legge,  entreranno  in  vigore il 1
gennaio 1973.
  Le  disposizioni  previste  dalla  legge  9  ottobre  1971, n. 825,
relative  al  punto  I, dell'articolo 1 di tale legge, nonche' quelle
previste  dai  numeri  3  e  4  dell'articolo  9  della stessa legge,
entreranno  in  vigore  il  1 gennaio 1974. Resta fermo, agli effetti
della  fissazione  dei  redditi  relativi  al periodo d'imposta 1973,
l'obbligo  della presentazione della dichiarazione dei redditi stessi
da  effettuarsi  nei  termini  e  con le modalita' previsti nel testo
unico  delle  leggi  sulle imposte dirette, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
  Le  altre disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825,
entreranno  in  vigore  alla  data  che  sara' stabilita nei relativi
decreti ed in ogni caso entro il 1 gennaio 1974".

  L'articolo 2 e' sostituito con il seguente:

  "L'articolo  14  della  legge  9  ottobre  1971, n. 825, modificato
dall'articolo  2  della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, e' sostituito
dal seguente:
  Per  il  quinquennio 1973-1977 a favore dei comuni e delle province
saranno  attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo
pari  a  quelle  riscosse  nell'anno  1972  o  a  quelle attribuite o
devolute per detto anno, maggiorate annualmente del 10 per cento, per
i seguenti tributi e compartecipazioni a tributi erariali:
    1)  per  i  comuni: a) imposte comunali di consumo al netto delle
spese  di  gestione  valutate  nella  misura  del  15  per  cento; b)
compartecipazione  al  provento  dell'imposta  generale sull'entrata,
compresa  quella attribuita ai comuni montani in virtu' dell'articolo
17,  primo  comma,  della  legge  16  settembre  1960,  n.  1014;  c)
compartecipazione   al   provento  dell'imposta  di  fabbricazione  e
corrispondente  sovrimposta  di  confine  sulla benzina, nell'importo
pari  a  quello dell'aumento disposto con il decreto-legge 9 novembre
1966,  n.  913,  convertito  nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, e
successive  variazioni;  d) compartecipazione al provento dei diritti
erariali  sui  pubblici  spettacoli; e) compartecipazione al provento
dell'imposta  unica  sui giochi di abilita e sui concorsi pronostici;
f) diritto speciale sulle acque da tavola;
    2)   per   le   province,   compartecipazione   al  provento:  a)
dell'imposta  generale  sull'entrata;  b)  delle  tasse  erariali  di
circolazione;  c)  dell'addizionale di cinque centesimi per ogni lira
di  tributo,  istituita  con regio decreto-legge 30 novembre 1973, n.
2145.
  Inoltre ai comuni e' attribuita, con le stesse maggiorazioni di cui
al comma precedente, una somma d'importo pari a quella attribuita per
l'anno  1971  a titolo di addizionale all'imposta erariale di consumo
sull'energia elettrica dovuta dall'Enel.
  Per  le  imposte  comunali di consumo e' data facolta' ai comuni di
fare riferimento alle riscossioni realizzate nell'anno 1971.
  Nei   confronti  dei  comuni  che  deliberino  il  mantenimento  in
servizio,  anche  in  soprannumero,  del personale dipendente addetto
agli   uffici   delle   imposte  di  consumo  non  verra'  effettuata
decurtazione  del  15  per  cento  prevista dal n. 1, lettera a), del
presente articolo.
  Nel  caso  in  cui,  per  qualsiasi  motivo, non tutto il personale
rimanga alle dipendenze del comune, la decurtazione sara' determinata
in   misura   proporzionale   con  esclusivo  riferimento  al  numero
complessivo  del  personale  in  servizio alla data di abolizione del
tributo.
  A  favore  dei comuni, e delle province saranno inoltre attribuite,
per lo stesso periodo indicato nel, primo comma, somme d'importo pari
alle  entrate  riscosse nell'anno 1972 per l'imposta sugli incrementi
di  valore  delle  aree  fabbricabili  e per contributo di miglioria,
maggiorate annualmente, per gli ultimi tre anni, del 7,50 per cento.
  Per  il  quadriennio 1974-1977, ai comuni ed alle province saranno;
attribuite dall'amministrazione finanziaria somme d'importo pari, per
il  primo  biennio,  alle  entrate  riscosse  nell'anno  1973; per il
secondo  biennio,  alle  entrate  riscosse  nell'anno 1973 maggiorate
annualmente del 7,50 per cento, per i seguenti tributi e contributi:
    1) per i comuni: a) imposta di famiglia e sul valore locativo; b)
sovrimposte  sul  reddito  dei  terreni  e dei fabbricati; c) imposta
sulle  industrie, i commerci, le arti e le professioni; d) imposta di
patente; e) contributo per la manutenzione delle opere di fognatura;
    2)  per le province: a) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei
fabbricati; b) addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i
commerci, le arti e le professioni.
  In  deroga  alle  disposizioni  previste  al  n.  3) del precedente
articolo  12,  l'amministrazione finanziaria corrispondera' agli enti
indicati  al numero stesso, fino al 31 dicembre 1977, somme d'importo
pari   a   quelle   devolute   per   l'anno   1972   per   tributi  e
compartecipazioni  a  tributi  erariali soppressi dal 1 gennaio 1973,
maggiorate  annualmente del 10 per cento rispetto all'anno precedente
ove  le  quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali quote siano
invece variabili, la maggiorazione sara' determinata di anno in anno,
sentite le regioni interessate. Per i tributi soppressi dal 1 gennaio
1974, ferme rimanendo le maggiorazioni ed i criteri innanzi indicati,
si fa riferimento alle somme devolute per l'anno 1973.
  All'entrata  in vigore delle norme di modificazione ed integrazione
dello  statuto  speciale  per il Trentino-Alto Adige, le disposizioni
del  presente  articolo e quelle di cui al numero 3) dell'articolo 12
saranno  applicate  tenuto conto del gettito relativo all'anno 1972 o
all'anno 1973, a seconda delle ipotesi indicate nel precedente comma,
dei  tributi  previsti dalla modifica statutaria, rispettivamente per
la regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Per  il  periodo  indicato  nel  sesto  comma del presente articolo
saranno  attribuite  dall'amministrazione  finanziaria alle camere di
commercio e alle aziende di cura, soggiorno e turismo somme d'importo
pari  alle  entrate  riscosse  per  i tributi soppressi di rispettiva
competenza  nell'anno  1973,  maggiorate  annualmente, per il secondo
biennio, del 5 per cento.
  Gli  enti di cui ai precedenti commi continueranno a percepire ogni
entrata  afferente  agli  esercizi  fino  al  31  dicembre 1972 per i
tributi  e  le  compartecipazioni  a tributi erariali soppressi dal 1
gennaio  1973  e  fino al 31 dicembre 1973 per i tributi e contributi
soppressi dal 1 gennaio 1974.
  Per  il  periodo  indicato  nel  sesto  comma  l'imposta  di cui al
precedente  articolo 4, per le quote di spettanza degli enti indicati
al  numero  3)  dell'articolo  12,  delle province, dei comuni, delle
camere  di  commercio  e  delle aziende autonome di soggiorno, cura o
turismo  sara'  applicata con l'aliquota massima. Il relativo gettito
affluira'  integralmente  al  bilancio dello Stato. A decorrere dal 1
gennaio  1973  affluiranno  al bilancio dello Stato anche le quote di
compartecipazione  a  tributi  erariali  gia' di spettanza degli enti
locali.
  Le  intendenze  di  finanza  provvederanno a disporre mensilmente a
favore  degli  enti  di  cui  al  numero  3)  dell'articolo 12, delle
province,  dei  comuni,  delle  camere  di  commercio e delle aziende
autonome  di  soggiorno,  cura  o  turismo,  il pagamento delle somme
dovute   decurtate   dell'ammontare   dei   tributi,   contributi   e
compartecipazioni delegati a garanzia di mutui.
  Per  l'applicazione  delle  imposte  comunali di consumo fino al 31
dicembre  1972 saranno adottati le classificazioni, le qualificazioni
ed i valori medi dei generi determinati per l'anno 1971.
  I  contratti  di  appalto  e  di gestione per conto del servizio di
riscossione delle imposte comunali di consumo, con scadenza anteriore
al  31  dicembre 1972, sono prorogati, alle stesse condizioni in essi
previste, a detta data.
  Indipendentemente  dalle revisioni di legge, i contratti di appalto
a  canone  fisso  e  quelli  stipulati  con  consorzi  di  esercenti,
prorogati ai sensi del comma precedente, potranno essere revisionati,
soltanto ad istanza dei comuni e, limitatamente al periodo prorogato,
sulla  base  delle riscossioni effettuate nei due anni anteriori alla
proroga".

  Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente articolo 2-bis:

  "Nel  primo  comma  dell'articolo 12 della legge 9 ottobre 1971, n.
825,  le  parole:  "Entro  quattro anni dalla entrata in vigore della
presente  legge",  sono  sostituite  con  le  seguenti:  "Entro il 31
dicembre 1977"".
  All'articolo   3,   secondo   capoverso,  lettera  a),  le  parole:
"afferenti  gli  acquisti  e  le importazioni" sono sostituite con le
parole: "assolte sugli acquisti e sulle importazioni";
  al secondo capoverso, lettera b), le parole "afferenti gli acquisti
e  le  importazioni"  sono  sostituite  con le parole: "assolte sugli
acquisti e sulle importazioni"; la parola: "effettuate" e' sostituita
con la parola: "effettuati";
  al  secondo  capoverso,  lettera  c),  le  parole:  "afferenti  gli
acquisti  e  le importazioni" sono sostituite con le parole: "assolte
sugli   acquisti  e  sulle  importazioni";  le  parole:  "ovvero  gli
acquisti"  sono  sostituite  con  le parole: "ovvero sugli acquisti e
sulle importazioni";
  al  terzo capoverso, dopo le parole: "sara' ammessa", sono aggiunte
le parole: "su richiesta del contribuente".
  All'articolo   4,   le  parole:  "formanti  oggetto  dell'attivita'
esercitata  dai  soggetti di cui all'articolo 2195, n. 2), del codice
civile",  sono  sostituite  con  le  parole:  "formanti oggetto delle
attivita' di cui all'articolo 2195, n. 2), del codice civile";

  sono aggiunti i seguenti commi:
  "Per  le  merci  ed  i  prodotti  soggetti  alla  imposta  generale
sull'entrata una volta tanto, sia per disposizione legislativa sia in
virtu'  di  facolta'  accordata per legge al Ministro per le finanze,
l'imposta  fissata  in  base  ad  aliquota  condensata  e le relative
addizionali   saranno   applicate,   nel  momento  in  cui  sorge  la
obbligazione  tributaria,  sul  75  per  cento  del  prezzo  o valore
soggetto alla imposta ovvero del peso o della quantita' delle merci e
prodotti stessi.
  La norma di cui al precedente comma ha effetto dal 26 maggio 1972".
  All'articolo  5,  le parole: "e per gli acquisti di beni e servizi"
sono  sostituite con le parole: "e per gli acquisti e le importazioni
di beni e servizi".

  Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  5-bis. - Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli 3
e  5,  per  beni  strumentali  si  intendono le costruzioni destinate
all'esercizio  di  attivita'  commerciali e non suscettibili di altra
destinazione  senza  radicale trasformazione, le relative pertinenze,
gli   impianti,  i  macchinari  e  gli  altri  beni  suscettibili  di
applicazione  ripetuta, sempre che non siano destinati alla rivendita
nello stato originario o previa trasformazione o incorporazione".
  "Art.  5-ter. - Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 3
e 4, relativamente alle attivita' indicate dall'articolo 2195, n. 1),
del  codice  civile,  e nell'articolo 5, si intendono applicate anche
alle  imprese  artigiane ed estese alle imprese agricole per gli atti
che rientrano nell'attivita' esercitata".
  Art.  5-quater.  -  Sui  documenti  relativi alle operazioni cui si
applicano  le disposizioni previste dai precedenti articoli 4 e 5 non
e'  dovuta la tassa di bollo di cui all'articolo 19, n. 1 lettera a),
della  tariffa, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni".
  "Art.  5-quinquies. - Le disposizioni dei precedenti articoli 4 e 5
si   applicano  su  richiesta  e  sotto  l'esclusiva  responsabilita'
dell'acquirente  o importatore, il quale deve dichiarare per iscritto
all'altro   contraente   o   all'ufficio  doganale  di  essere  nelle
condizioni indicate dagli articoli stessi".
  All'articolo  8,  secondo  comma,  dopo  le  parole:  "secondo anno
successivo in" e' aggiunta la parola: "nuovi";

  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "Qualora  le  condizioni  di  cui ai precedenti commi non risultino
realizzate,   le  imposte  afferenti  le  somme  non  reinvestite  in
conformita'  alle  direttive  anzidette  saranno iscritte in un ruolo
speciale  riscuotibile  in  unica  soluzione,  da  emettere  entro il
secondo  anno  successivo  a  quello  in  cui se ne sono verificati i
presupposti.
  Sulle   imposte  di  cui  al  comma  precedente  si  applicano  una
soprattassa pari ad un terzo dell'imposta e un interesse di mora pari
all'8 per cento annuo".

  Dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  8-bis. - All'articolo 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
e' aggiunto il seguente comma:
  "Per  le  cessioni  e  le importazioni dei prodotti alimentari che,
secondo  le  disposizioni  in  vigore alla data del 31 dicembre 1972,
sono   esenti   dall'imposta  generale  sull'entrata  e  dall'imposta
prevista  dal  primo comma dell'articolo 17 del regio decreto-legge 9
gennaio  1940,  n.  2,  convertito, con modificazioni, nella legge 19
giugno  1940,  n.  762,  l'aliquota  dell'imposta sul valore aggiunto
sara'   applicata   gradualmente   nel   primo  quadriennio,  fino  a
raggiungere, a partire dal quinto anno di applicazione, la misura del
6 per cento"".
  "Art.  8-ter.  -  Dopo  il  n. 4 del secondo comma dell'articolo 11
della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' aggiunto il seguente:
  "4-bis)  nell'ambito  dell'ampliamento  dei ruoli organici previsto
dal  precedente  numero  4) ed in relazione a particolari esigenze di
alcuni uffici, potranno essere emanate norme concernenti l'assunzione
di   personale   di   meccanografia  mediante  pubblici  concorsi  da
effettuarsi   in   termini  abbreviati  ed  in  deroga  alle  vigenti
disposizioni  relative  ai  limiti  massimi di eta', non superiore in
ogni  caso  agli  anni  quaranta,  alle riserve di posti in favore di
particolari  categorie  ed  alle prove di esame da sostituire con una
specifica  prova  di  esame  attitudinale.  Potra',  altresi', essere
disposta  l'assunzione,  con  la  qualifica  di diurnista nella terza
categoria del personale non di ruolo prevista dalla tabella I annessa
al  regio  decreto-legge  4  febbraio  1937,  n.  100,  e  successive
modificazioni     ed    integrazioni,    del    personale    estraneo
all'amministrazione finanziaria che, anche se non retribuito su fondi
stanziati  nello  stato di previsione della spesa del Ministero delle
finanze, presta servizio alla data di entrata in vigore della riforma
tributaria   ed   almeno   dal   1   marzo  1972  presso  gli  uffici
dell'amministrazione   predetta  per  la  liquidazione  dei  rimborsi
dell'imposta generale sull'entrata e degli altri diritti sui prodotti
esportati,  e che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad
eccezione dei limiti di eta' e del titolo di studio"".
  "Art.  8-quater. - Le quote esenti dall'imposta di ricchezza mobile
stabilite  dall'articolo 89 del testo unico delle leggi sulle imposte
dirette  in  lire  240.000,  in  lire  360.000 e in lire 600.000 sono
rispettivamente  elevate  a  lire  360.000,  a  lire 480.000 e a lire
840.000.
  La  quota  esente  di  lire 40.000 prevista dall'ultimo comma dello
stesso articolo 89 e' elevata a lire 50.000.
  Le quote di reddito indicate nel terzo e quarto comma dell'articolo
90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette in lire 720.000,
in  lire 660.000 e in lire 480.000 sono modificate rispettivamente in
lire 600.000, in lire 540.000 e in lire 240.000.
  Le  disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1
gennaio 1973".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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