Legge Ordinaria n. 459 del 08/08/1972 (Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1972 n. 218)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 1 luglio 1972, n. 287,
concernente  la  proroga delle norme transitorie per la compilazione,
degli   elenchi   nominativi  per  i  lavoratori  agricoli,  di  cui,
all'articolo  18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito,
con  modificazioni,  nella legge 11 marzo 1970, n: 83, e la vigilanza
ne settore previdenziale agricolo, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo  1  primo  comma,  le  parole:  "per l'anno 1972" sono
sostituite con le altre: "per gli anni 1972 e 1973".
  All'articolo 3 i primi cinque commi sono sostituiti dai seguenti:
  "Agli   effetti  dell'accertamento  dei  contributi  dovuti  per  i
lavoratori  agricoli  dipendenti  e  per  i  mezzadri,  i coloni ed i
compartecipanti,  i  datori di lavoro ed i concedenti dei rapporti di
mezzadria,  colonia e compartecipazione e i loro rappresentanti, sono
obbligati  a  fornire  ai  funzionari  del  servizio per i contributi
agricoli  unificati  incaricati  della  vigilanza di cui all'articolo
precedente  le  notizie  ed  i dati relativi alla consistenza ed alla
conduzione  dell'azienda  agricola, alla manodopera impiegata ed alla
natura dei rapporti di lavoro instaurati nell'azienda stessa.
  I datori di lavoro, i concedenti ed i rappresentanti predetti hanno
l'obbligo  di  consentire  agli  incaricati della vigilanza di cui al
comma precedente l'accesso nell'azienda.
  I  datori di lavoro ed i concedenti o i loro rappresentanti, che si
rifiutino  di  consentire  l'accesso nell'azienda o non forniscano le
notizie  ed  i  dati  richiesti  o  li  diano  scientemente errati od
incompleti,  sono  puniti,  salvo  che il fatto non costituisca reato
piu' grave, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.
  Per  le  contravvenzioni  di  cui  al precedente comma, nonche' per
quelle previste dall'articolo 25 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge.
La commissione centrale di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo  luogotenenziale  8 febbraio 1945, n. 75, puo' ridurre la
somma  aggiuntiva  prevista  dall'articolo  27  della legge 9 gennaio
1963,  n.  9,  in  relazione  alle  circostanze che hanno determinato
l'omissione  dei  contributi.  Tale  facolta'  e'  ammessa  anche  in
relazione alle omissioni accertate anteriormente alla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto, per le quali non sia stato ancora
effettuato  il  pagamento delle relative somme aggiuntive. In caso di
recidiva non e' ammessa alcuna riduzione".
  Dopo l'articolo 3 sono aggiunti gli articoli seguenti:
  Art.  4.  -  Al  primo  comma  dell'articolo  6 del decreto-legge 3
febbraio  1970,  n.  7,  convertito  con modificazioni nella legge 11
marzo  1970, n. 83, le parole: "cinquanta lavoratori" sono sostituite
con  le  altre: "cento braccianti agricoli", e le parole: "numero dei
lavoratori   residenti"   con   le   altre:  "numero  dei  braccianti
residenti".
  "Art.  5.  -  Il  secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 3
febbraio  1970,  n.  7,  convertito  con modificazioni nella legge 11
marzo 1970, n. 83, e' sostituito con i seguenti:
    "Qualora  nella circoscrizione di ogni sezione di collocamento il
numero  dei  braccianti  agricoli  iscritti  e'  inferiore a cento il
direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, sentita la commissione
provinciale  provvede  alla  costituzione di comprensori raggruppanti
piu' comuni, in base a criteri di vicinanza e facile comunicazione.
    Nell'ambito   del   comprensorio   la   commissione   provinciale
presceglie  il comune nel quale sara' istituita la commissione locale
che avra' giurisdizione su tutti i comuni del comprensorio"".
  "Art.   6.  -  Il  secondo  e  sesto  comma  dell'articolo  17  del
decreto-legge  3  febbraio  1970,  n. 7, convertito con modificazioni
nella legge 11 marzo 1970 n. 83, sono soppressi.
  Il  quinto  comma  del  predetto  articolo  17  e'  sostituito  dai
seguenti:
    "Avverso  le  decisioni di cui al terzo comma e' ammesso ricorso,
entro   trenta  giorni  dalla  notifica,  al  direttore  dell'Ufficio
regionale  del  lavoro e, della massima occupazione, il quale decide,
in  via  definitiva, sentita la commissione di cui all'articolo 2 del
decreto-legge  3  febbraio  1970,  n. 7, convertito con modificazioni
nella legge 11 marzo 1970, n. 83, entro novanta giorni.
    Qualora  il  direttore  dell'ufficio  regionale del lavoro non si
pronunci nel termine di cui al comma precedente il ricorso si intende
accolto".
  "Art.  7.  - L'articolo 20 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito  con  modificazioni  nella  legge 11 marzo 1970, n. 83, e'
sostituito dal seguente:
    "  Chiunque  esercita  la  mediazione  al fine dell'avviamento al
lavoro  di  lavoratori  agricoli o comunque in violazione delle norme
del  presente  decreto e' punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire
1.000.000.
  Se  vi  e'  scopo di lucro la pena e' della multa da lire 200.000 a
lire 2.000.000.
  Al  datore  di  lavoro  che  si  avvale dell'opera del mediatore si
applica la pena del comma precedente.
  I  datori  di  lavoro  che non assumono i lavoratori per il tramite
della  sezione  degli  uffici del lavoro sono puniti con l'ammenda da
lire 50.000 a lire 200.000 per ogni lavoratore assunto.
  La  medesima  pena  si  applica  al  datore  di  lavoro che, avendo
proceduto  ad  assunzione  diretta  ai  sensi degli articoli 10 e 13,
ometta  di  darne  comunicazione  alla  sezione, ovvero non ottemperi
all'intimazione di cessazione del rapporto.
  Il  datore  di lavoro che ometta di dare comunicazione alla sezione
della  cessazione del rapporto a norma dell'articolo 14 e' punito con
l'ammenda  da  lire  500  a  lire 1000 per ogni lavoratore e per ogni
giorno di ritardo.
  La  medesima pena si applica al datore di lavoro che ometta di dare
comunicazione alla sezione della modifica della qualifica.
  Nelle   contravvenzioni   previste   dal   presente   articolo,  il
contravventore,  entro  20  giorni  dalla  data  della notifica, puo'
presentare   domanda   di   oblazione   all'ispettorato   del  lavoro
competente,  che  determinera'  la somma da pagarsi nei limiti tra la
meta'  del  minimo  e  la  meta'  del massimo dell'ammenda stabilita,
prefissando   il   termine   per  effettuare  il  pagamento  a  norma
dell'articolo 162 del codice penale.
  I  proventi  delle sanzioni contravvenzionali previste dal presente
articolo  saranno  destinati all'attivita' di studio, di ricerca e di
sperimentazione,  ai  sensi  dello  articolo  15 del regio decreto 27
aprile  1913,  n.  431,  dello  ispettorato  del  lavoro  ai  fini di
migliorare  le  tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore
agricolo.
  Detti  proventi saranno versati in apposito capitolo dello stato di
previsione  dell'entrata del Ministero del tesoro e destinati, con le
modalita'  di  cui  all'articolo  12 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, ad apposito capitolo dello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
  Nei  casi  di  recidiva  nella  violazione  delle norme di cui alla
presente  legge,  il  capo  dell'ispettorato  provinciale  del lavoro
comunica  l'infrazione  alle  amministrazioni  pubbliche  che abbiano
competenza  a  disporre la concessione di contributi, di agevolazioni
fiscali  o creditizie e comunque competenti a qualsivoglia intervento
pubblico in favore del: datore di lavoro trasgressore.
  Le  pubbliche  amministrazioni interessate adotteranno le opportune
determinazioni  fino  alla  revoca  del  beneficio,  e, nei casi piu'
gravi,   potranno   decidere   l'esclusione   del  datore  di  lavoro
trasgressore  per  un tempo pari a cinque anni da qualsiasi ulteriore
concessione od intervento".
  Art.  8.  -  Le  disposizioni  dell'articolo  28  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  27  aprile 1968, n. 488, continuano ad
avere efficacia anche dopo il 31 dicembre 1970".
  "Art. 9. - All'onere derivante dall'attuazione della presente legge
si  fa  fronte con il concorso di cui allo articolo 15 della legge 16
maggio  1956, n. 562, e all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961,
n. 1336, nei limiti e con le modalita' in esse previsti.
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare le necessarie
variazioni ai relativi capitoli di bilancio".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Napoli, addi' 8 agosto 1972

                                LEONE
                                                    ANDREOTTI - COPPO

  Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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