Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 463 del 08/08/1972 (Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1972 n. 218)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1972, n. 286, concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1972, n. 286, concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 1 luglio 1972, n. 286, concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e si applica alle imprese alberghiere come tali classificate a norma della legge 30 dicembre 1937, numero 2651, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382". All'articolo 2 la cifra: "225 miliardi" a sostituita con l'altra: "365 miliardi". All'articolo 3, primo comma, le parole: "all'onere di lire 225 miliardi" sono sostituite dalle altre: "all'onere di lire 365 miliardi". Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. - Lo sgravio degli oneri sociali previsto dal primo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1 ottobre 1068 che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del presente decreto". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Napoli, addi' 8 agosto 1972 LEONE ANDREOTTI - COPPO - TAVIANI - MALAGODI - FERRI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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