Legge Ordinaria n. 463 del 08/08/1972 (Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1972 n. 218)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1972, n. 286, concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 1 luglio 1972, n. 286,
concernente  proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle
imprese  artigiane  e  delle  piccole  e  medie  imprese  industriali
previsto  dal  decreto-legge  5  luglio 1971, n. 431, convertito, con
modificazioni,  in  legge  4  agosto  1971,  n.  590, con le seguenti
modificazioni:

  All'articolo  1  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e si
applica alle imprese alberghiere come tali classificate a norma della
legge  30 dicembre 1937, numero 2651, modificata con legge 18 gennaio
1939, n. 382".

  All'articolo  2  la cifra: "225 miliardi" a sostituita con l'altra:
"365 miliardi".
  All'articolo  3,  primo  comma,  le  parole: "all'onere di lire 225
miliardi"  sono  sostituite  dalle  altre:  "all'onere  di  lire  365
miliardi".
  Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

  "Art.  3-bis.  -  Lo sgravio degli oneri sociali previsto dal primo
comma  dell'articolo  18  del  decreto-legge  30 agosto 1968, n. 918,
convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' elevato dal 10 al
20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1 ottobre 1068
che  prestino  la  propria opera alle dipendenze della stessa azienda
alla data del presente decreto".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Napoli, addi' 8 agosto 1972

                                LEONE

                                                  ANDREOTTI - COPPO -
                                                 TAVIANI - MALAGODI -
                                                                FERRI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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