Legge Ordinaria n. 466 del 11/08/1972 (Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1972 n. 218)
Modifiche ed integrazioni, con effetto limitato al territorio della Regione siciliana, agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, concernenti la composizione dei comitati regionali e provinciali dell'I.N.P.S., e norme transitorie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Degli  organi  collegiali  di cui agli articoli 33 e 34 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30 aprile 1976, n. 639, fa parte,
limitatamente    al    territorio   della   Regione   siciliana,   un
rappresentante  della  Regione  stessa,  designato dall'assessore del
lavoro e della cooperazione.
  Del  comitato  regionale  di  cui  al  comma precedente, a parziale
modifica dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica
30  aprile 1970, n. 639, fa parte un rappresentante del Ministero del
tesoro  avente  qualifica  non  inferiore  a  direttore di sezione od
equiparato.
  Dei comitati provinciali di cui al primo comma, a parziale modifica
dell'articolo  34  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639, fanno parte, in rappresentanza del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  i  direttori degli uffici del
lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti.
 

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