Legge Ordinaria n. 485 del 11/08/1972 (Pubblicata nella G.U. del 26 agosto 1972 n. 222)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge ii decreto-legge 30  giugno  1972,  n.  267,
concernente miglioramenti  ad  alcuni  trattamenti  pensionistici  ed
assistenziali, con le seguenti modificazioni: 
  Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente articolo 2-bis: 
  "A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto i titolari della pensione sociale di
cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.  153,  ed  i  loro
familiari conviventi a carico indicati all'articolo 1 della  legge  4
agosto 1955,  n.  692,  hanno  diritto  all'assistenza  di  malattia,
sempreche' la assistenza stessa non spetti  per  altro  titolo  o  in
virtu' di assicurazione propria o di altri membri della famiglia. 
  All'assistenza di malattia in  favore  dei  soggetti  indicati  nel
precedente comma provvedono, con  separata  contabilita',  l'istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie e la Cassa mutua  di
malattie di Trento e Bolzano nell'ambito della rispettiva  competenza
territoriale. 
  Per l'assistenza di cui al comma precedente si applicano le  forme,
i limiti e le modalita' previsti all'articolo 3 della legge 4  agosto
1955, n. 692, e successive modificazioni e integrazioni. 
  All'onere derivante  all'Istituto  ed  alle  Casse  suddette  dalla
corresponsione dell'assistenza di malattia ai  titolari  di  pensione
sociale ed ai loro familiari, a norma dei  commi  precedenti,  si  fa
fronte con un contributo  annuo  a  carico  dello  Stato,  che  sara'
ripartito  fra  l'Istituto  e  le   Casse   medesime   in   relazione
all'effettivo fabbisogno. 
  Il contributo dello Stato per il  1972  e'  stabilito  in  lire  25
miliardi e per gli anni successivi in lire 60 miliardi all'anno". 
  All'articolo 3, il primo comma e' sostituito con il seguente: 
  "A  decorrere  dal   1   luglio   1972   le   pensioni   a   carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidita', vecchiaia e
superstiti dei lavoratori dipendenti e della  gestione  speciale  dei
lavoratori  delle  miniere,  cave  e  torbiere,   aventi   decorrenza
anteriore al 1 maggio 1968 sono aumentate nelle misure seguenti: 
    pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio  1952:  50  per
cento; 
    pensioni aventi decorrenza negli anni dal 1952 al  1957:  40  per
cento; 
    pensioni aventi decorrenza negli anni dal 1958 al  1960:  30  per
cento; 
    pensioni aventi decorrenza negli anni 1961 e 1962: 25 per cento; 
    pensioni aventi decorrenza negli anni 1963 e 1964: 20 per cento; 
    pensioni aventi decorrenza negli anni 1965 e 1966: 15 per cento; 
    pensioni aventi decorrenza nel periodo dal 1 gennaio 1967  al  30
aprile 1968: 10 per cento". 
  L'articolo 4 e' sostituito con il seguente: 
  "I titolari di pensione di invalidita' a carico  dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i  superstiti
dei lavoratori dipendenti, liquidate o da  liquidare  con  decorrenza
anteriore al 1 maggio 1968, i  quali  successivamente  alla  data  di
decorrenza della pensione stessa abbiano  prestato  opera  retribuita
alle dipendenze di terzi, hanno facolta' di optare, entro 240  giorni
dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  per  la
riliquidazione della pensione in godimento secondo le  norme  di  cui
all'articolo 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14,  15  e  16
della legge 30 aprile 1969, n. 153. 
  La riliquidazione di cui al primo comma ha  effetto  dal  1  luglio
1972. 
  La stessa facolta' di cui al primo comma e' concessa ai  superstiti
di titolare di pensione di invalidita' che avrebbe avuto  diritto  di
avvalersi della norma di cui al comma medesimo". 
  L'articolo 5 e' sostituito con il seguente: 
  "Con effetto dal 1 luglio 1972 al superstite  di  assicurato  o  di
pensionato titolare di  pensione  indiretta  o  di  riversibilita'  a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle  gestioni
speciali  dell'assicurazione  medesima  per  i  lavoratori  autonomi,
spettano le quote di  maggiorazione  della  pensione  suddetta  nella
misura, entro i limiti e alle condizioni previste dagli  articoli  21
della legge 21 luglio 1965, n. 903, e 46 della legge 30 aprile  1969,
n. 153, per quanti sono  i  beneficiari,  ad  eccezione  del  coniuge
superstite, per i quali sono state o sarebbero state  corrisposte  le
quote di maggiorazione per la pensione diretta". 
  Dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 6-bis. - Con effetto dal 1 maggio 1969, dopo il secondo comma
dell'articolo 7 della legge  12  agosto  1962,  n.  1338,  nel  testo
sostituito con l'articolo 24 della legge 30 aprile 1969, n.  153,  e'
aggiunto il seguente: 
  "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche per
i decessi intervenuti anteriormente al 1 maggio 1969". 
  All'articolo 13, e' aggiunto in fine il seguente comma: 
  "Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi  direttamente
dalle direzioni provinciali del tesoro per le rispettive pensioni  in
pagamento relative ai ruoli emessi  anteriormente  alla  data  del  2
luglio 1972". 
  L'articolo 15 e' soppresso. 
  L'articolo 18 e' sostituito con il seguente: 
  "Con decorrenza  1  gennaio  1971,  l'importo  annuo  lordo  al  31
dicembre 1970 delle pensioni dirette; indirette e  di  riversibilita'
della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali  e  della
Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al  1  luglio
1970, e' aumentato, fino alla concorrenza di  lire  5.000.000  annue,
applicando,  rispettivamente,  le  seguenti  percentuali  alle  parti
dell'importo stesso considerato per  le  prime  lire  2.000.000,  per
l'eccedenza fino a lire 4.000.000 e per l'ulteriore eccedenza fino  a
lire 5.000.000: 
    35,30 e 25 per cento per le  cessazioni  anteriori  al  1  luglio
1965; 
    30,25 e 20 per cento per le cessazioni dal 1 luglio  1965  al  30
giugno 1968; 
    20,15 e 10 per cento per le cessazioni dal 1 luglio  1968  al  30
giugno 1970". 
  All'articolo 23, e' aggiunto il seguente comma: 
  "A decorrere dal 1  luglio  1972,  l'assegno  vitalizio  mensile  a
favore dei ciechi civili di cui all'articolo 6 della legge 27  maggio
1970, n. 382, e' elevato a lire 18.000". 
  Dopo l'articolo 23 sono aggiunti i seguenti: 
  "Art. 23-bis. - Le norme contenute negli articoli 15, 16,  17,  18,
19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970,  n.  744,
continuano a trovare applicazione dopo il 31 dicembre 1972 e  fino  a
quando la materia che forma  oggetto  del  citato  decreto-legge  non
sara' organicamente disciplinata con legge successiva. 
  Gli oneri derivanti dall'applicazione del  presente  articolo  sono
posti a carico, per le rispettive competenze, dell'INPS, dell'INAM  e
dell'INAIL che vi provvedono con un apporto annuo dello Stato,  salvo
conguaglio, di lire 660 milioni ripartiti come segue: 
    

    INPS fondo sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 milioni
    INAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 milioni
    INAIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 milioni

    
  Il  conguaglio  sara'  effettuato  annualmente  sulla  base   delle
risultanze  finali  da  evidenziarsi  dalle   gestioni   assicurative
interessate e, per quanto riguarda l'INAM, sulla base del costo medio
per assistito accertato nell'anno a cui si riferisce il conguaglio". 
  "Art. 23-ter. - L'articolo 40 della legge 30 aprile 1969,  n.  153,
e' sostituito dal seguente: 
  "All'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile  1939,  n.  636,
sono aggiunti i seguenti commi: 
  Il  requisito  di  contribuzione  stabilito  per  il  diritto  alle
prestazioni  di  vecchiaia,  invalidita'  e  superstiti,  si  intende
verificato  anche  quando  i  contributi  non  siano   effettivamente
versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. 
Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe. 
  I periodi non coperti da contribuzione di cui al  comma  precedente
sono considerati utili  anche  ai  fini  della  determinazione  della
misura delle pensioni "". 
  "Art. 23-quater. - Con effetto dal 1 maggio 1969  il  quinto  comma
dell'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n.  153,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "I titolari di pensione  che  svolgono  attivita'  in  qualita'  di
lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di  giornalieri
di campagna ed assimilati e in  qualita'  di  lavoratori  addetti  ai
servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle norme di cui al
presente articolo"". 
  "Art. 23-quinquies. - Con effetto dal 1 maggio 1969 dopo il settimo
comma dell'articolo 22  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153,  e'
inserito il seguente: 
  "I divieti di cumulo di cui al precedente comma, non  si  applicano
nei  confronti  dei  titolari  di  pensione  che  svolgono  attivita'
lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di salariati fissi,
di giornalieri di campagna  ed  assimilati,  di  addetti  ai  servizi
domestici e familiari nonche' fuori del territorio nazionale". 
  "Art. 23-sexies. - Le variazioni degli importi delle pensioni e dei
trattamenti minimi,  a  carico  dell'assicurazione  obbligatoria  per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
e  dei  lavoratori  autonomi,  conseguenti  ad  aumenti  disposti  da
provvedimenti di legge, a cominciare dai miglioramenti  previsti  dal
presente decreto, non esplicano effetti sulla determinazione e  sulla
misura delle trattenute di cui agli articoli 20 e 22 della  legge  30
aprile 1969,  n.  153,  per  il  periodo  compreso  tra  la  data  di
decorrenza degli aumenti predetti e  l'ultimo  giorno  del  mese  nel
corso del quale  sono  emessi  i  nuovi  certificati  delle  pensioni
meccanizzate. 
  La norma di cui  al  precedente  comma  trova  applicazione  dal  1
gennaio 1971 per le pensioni che  hanno  avuto  titolo  agli  aumenti
previsti dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153"". 
  "Art. 23-septies. - Le disposizioni di cui alla  legge  1  febbraio
1962, n. 35, gia' prorogate con la  legge  17  marzo  1965,  n.  179,
riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della  Venezia
Giulia e della Venezia Tridentina, dell'opera  prestata  prima  della
entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n.  2146,
ai  fini  dell'assicurazione  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia  ed  i  superstiti  e  dei  fondi  speciali  di  previdenza
sostitutivi della medesima, sono richiamate in  vigore  per  un  anno
dalla data da cui avra' effetto la legge di conversione del  presente
decreto". 
  "Art. 23-octies. - I titolari di pensione diretta, indiretta  o  di
riversibilita' dell'assicurazione generale obbligatoria INPS  per  le
pensioni ai  lavoratori  dipendenti  o  di  altro  fondo  o  gestione
speciale o cassa per le pensioni  sostitutive  ed  esonerative  hanno
diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati
a  carattere  nazionale  aderenti   alle   confederazioni   sindacali
rappresentate nel  CNEL,  attraverso  trattenuta  sulla  pensione  da
autorizzarsi  con  delega  personale  volontaria  sottoscritta  dallo
stesso titolare di pensione. 
  Le  modalita'  attraverso  cui  effettuare  la  trattenuta  saranno
stabilite  con   accordo   diretto   tra   i   rappresentanti   delle
organizzazioni sindacali interessate e gli amministratori dell'INPS o
di altri enti interessati". 
  "Art. 23-nonies. -  Il  personale,  direttivo  e  didattico,  delle
scuole materne gestite  dagli  enti  locali,  iscritto  a  suo  tempo
obbligatoriamente all'Istituto  "Rosa  Maltoni  Mussolini",  puo',  a
richiesta, ottenere il riconoscimento agli effetti del trattamento di
quiescenza e di previdenza  degli  anni  di  iscrizione  al  predetto
istituto "Rosa Maltoni Mussolini". 
  Gli  interessati,  in  servizio  o  collocati  a  riposo,  dovranno
presentare domanda al consiglio di amministrazione  dell'INADEL,  per
riscattare  il  predetto  periodo  di  iscrizione,  onde  ottenere  i
benefici previdenziali loro spettanti all'atto della  cessazione  dal
servizio". 
  "Art. 23-decies. - Le disposizioni di  cui  all'articolo  13  della
legge 30 aprile 1969, n. 153, sono richiamate in vigore per la durata
di 240 giorni a partire dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto". 
  "Art. 23-uindecies. - I trattamenti minimi delle pensioni liquidate
a carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  dei  lavoratori
dipendenti sono estesi ai titolari di assegni vitalizi a  carico  del
soppresso Fondo invalidita' e vecchiaia per gli operai delle  miniere
di zolfo della Sicilia alle condizioni e con le  decorrenze  previste
dalle  norme  che  hanno  regolato  nel  tempo   l'attribuzione   dei
trattamenti minimi stessi". 
  "Art. 23-duodecies. - Ai titolari di pensione di cui all'articolo 3
del presente decreto e' concesso entro il 31 ottobre 1972 un  acconto
di lire 30.000 in misura unica per tutti  da  riassorbirsi  a  carico
anche  dei  superstiti  ed  eredi  in  sede   di   applicazione   dei
miglioramenti previsti dallo stesso articolo". 
  "Art.  23-terdecies.  -  Il  termine  indicato  al  secondo   comma
dell'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' prorogato per
altri due anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto". 
  "Art. 23-quattuordecies. - All'articolo II della  legge  30  aprile
1969, n. 153, e' aggiunto il seguente comma: 
  "Le disposizioni di  cui  ai  commi  quarto,  quinto  e  sesto  del
presente articolo, ed all'articolo 14, ultimo comma, del decreto  del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, si  applicano  ai
superstiti  anche  nel  caso  in  cui  il  titolare  di  pensione  di
anzianita', liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21  luglio
1965, n. 903, sia deceduto prima di aver compiuto l'eta' prevista per
il pensionamento di vecchiaia"". 
  "Art.   23-quinquiedecies.   -   Per   le   pensioni    a    carico
dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori  dipendenti,  liquidate  in
forma retributiva con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1971 e  il
30 giugno 1972, i  contributi  volontari  versati  nell'assicurazione
stessa danno luogo alla integrazione prevista  dall'articolo  11  del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488". 
  "Art. 23-sexiesdecies. - Con effetto dal 1 gennaio 1969, le tabelle
D) ed E) allegate alla legge 30 aprile 1969, n. 153, sono  sostituite
dalle tabelle D)  ed  E)  allegate  alla  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  I coefficienti delle tabelle allegate si applicano anche  nei  casi
di  differimento  delle  pensioni  di  vecchiaia  aventi   decorrenza
compresa  tra  il  10  gennaio  1965  ed  il  31  dicembre  1968  non
contemplati dalle tabelle C) e D) allegate alla legge 21 luglio 1965,
n. 903". 
 
                              TABELLA D 
 
            MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO 
 

             Parte del provvedimento in formato grafico

 
                              TABELLA E 
 
            MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO 
 

             Parte del provvedimento in formato grafico

 
  "Art. 23-septiesdecies. - Ai supplementi di pensione  si  applicano
le stesse percentuali di rivalutazione di cui beneficia la  pensione,
a cominciare dai miglioramenti previsti dall'articolo 9  della  legge
30 aprile 1969, n. 153". 
  "Art. 23-octiesdecies. - L'assorbimento della  parte  eccedente  la
misura  delle  quote  di  maggiorazione  delle   pensioni   a   norma
dell'articolo 46 - comma terzo - della legge 30 aprile 1969, n.  153,
e' effettuato a decorrere dal mese successivo a quello  di  emissione
dei nuovi certificati delle  pensioni  meccanizzate  a  carico  della
assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, in  occasione  di  aumenti
delle medesime. 
  La norma di cui al comma precedente si applica  alle  pensioni  che
conservano eccedenze anche dopo l'assorbimento dei  predetti  aumenti
ed ha effetto dal 1 gennaio 1971". 
  "Art. 23-noniesdecies. - Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 
639, all'articolo 46  dello  stesso  decreto  e'  inserito,  dopo  il
penultimo comma, il seguente: 
  "La mancata presentazione del ricorso di cui al  comma  precedente,
contro  il  silenzio  della  sede,   non   preclude   all'interessato
l'esperimento dei ricorsi in via amministrativa di  cui  al  presente
articolo avverso il provvedimento adottato dalla  sede  dell'istituto
decorso il suddetto termine di 180 giorni"". 
  "Art. 23-vicies. - Con effetto  dal  1  luglio  1972  e'  soppresso
l'ultimo comma dell'articolo 10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403". 
  "Art. 23-semel  et  vicies.  -  All'articolo  31  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,  e'  aggiunto  il
seguente comma: 
  "Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  alle
pensioni in essere al 1 maggio 1968 ed hanno effetto  dal  1  gennaio
1952 "". 
  All'articolo 25,  primo  comma,  le  parole:  "545  milioni",  sono
sostituite con le parole: "815 milioni". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Napoli, addi' 11 agosto 1972 
 
                                LEONE 
 
                                                  ANDREOTTI - RUMOR - 
                                                   MALAGODI - COPPO - 
                                                 TAVIANI - SCALFARO - 
                                                              GASPARI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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