Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 487 del 08/08/1972 (Pubblicata nella G.U. del 28 agosto 1972 n. 223)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sull'esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 e sostituito con il seguente: "L'articolo 35 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e' sostituito dal seguente: "E' vietata, nei casi in cui costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'esportazione dal territorio della Repubblica delle cose di cui all'articolo 1 della presente legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che, o considerate in se stesse o in relazione al contesto storicoculturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, a motivato giudizio dei competenti uffici di esportazione delle soprintendenze alle antichita' e belle arti, nonche' delle soprintendenze ai beni librari e delle soprintendenze archivistiche. Nella valutazione da compiere ai sensi del precedente comma i competenti uffici si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti rispettivamente dalla Direzione generale delle antichita' e belle arti, dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura del Ministero della pubblica istruzione e dalla Direzione generale degli archivi di Stato del Ministero dell'interno. Non possono comunque essere oggetto di esportazione le cose considerate dal presente articolo se non siano state preventivamente inventariate presso le competenti soprintendenze"". All'articolo 2 le parole: "legge 1 giugno 1939, n. 1089, nonche' di quelle" sono sostituite con le seguenti: "legge 1 giugno 1939, n. 1089, anche costituenti l'intero patrimonio artistico, storico, archeologico ed etnografico nazionale di una determinata epoca storica, nonche' delle cose". All'articolo 3, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti con i seguenti: "Anche nei casi previsti dal precedente comma restano ferme le altre disposizioni relative alla licenza di esportazione, compreso l'obbligo per l'esportatore di dichiarare il valore venale delle cose che intende esportare. E' data facolta' agli interessati di presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e purche' il diritto al rimborso non sia prescritto, apposita domanda ai competenti uffici d'esportazione per il rimborso delle somme versate allo Stato, dal 1 gennaio 1962, ai sensi dell'articolo 37 della legge 1 giugno 1939, n. 1089". L'articolo 5, e' sostituito con il seguente: "La disposizione di cui alla lettera f) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e' sostituita dalla seguente: "f) non esportare dal territorio della Repubblica gli archivi o i singoli documenti senza la preventiva autorizzazione della competente sovritendenza archivistica, che esercita la funzione di ufficio di esportazione. Entro il termine di novanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, il Ministro per l'interno ha facolta' di acquistare, per il valore dichiarato nella richiesta stessa, le cose che presentino interesse documentale o archivistico. Ai fini dell'esercizio della predetta facolta', nei confronti dei beni per i quali viene richiesta autorizzazione di esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunita' economica europea, il prezzo di acquisto e' proposto dal Ministro stesso. Ove l'esportatore ritenga di non accettare il prezzo offerto dal Ministro e non rinunzi all'esportazione, il prezzo stesso sara' stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta da tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'esportatore ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'esportatore. La disposizione di cui al precedente comma si applica a chiunque intenda esportare dal territorio della Repubblica archivi o singoli documenti anche se non dichiarati di notevole interesse storico"". All'articolo 6, l'ultimo capoverso e' sostituito con il seguente: "Le stesse disposizioni si applicano alle cose di interesse bibliografico di cui agli articoli 128 e 131 del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, nonche' a quelle di interesse documentale e archivistico". All'articolo 7, il primo comma e' sostituito con il seguente: "Restano ferme le altre norme della legge 1 giugno 1939, n. 1089, del Regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, ed ogni altra disposizione in materia di tutela delle cose di interesse storico ed artistico". L'articolo 8, e' sostituito con il seguente: "All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto nell'esercizio 1972, valutato in lire 20 milioni per la prevista minore entrata ed in lire 300 milioni per i rimborsi delle tasse di esportazione di cui al precedente articolo 3, si provvede, quanto a lire 120 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 5061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il predetto esercizio finanziario e, quanto a lire 200 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Napoli, addi' 8 agosto 1972 LEONE ANDREOTTI - SCALFARO - MEDICI - GONELLA - MALAGODI - VALSECCHI - MATTEOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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