Legge Ordinaria n. 487 del 08/08/1972 (Pubblicata nella G.U. del 28 agosto 1972 n. 223)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  5  luglio  1972, n. 288, concernente nuove norme
sull'esportazione  delle  cose di interesse artistico ed archivistico
di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente
della  Repubblica  30 settembre 1963, n. 1409, e' convertito in legge
con le seguenti modificazioni:
    L'articolo 1 e sostituito con il seguente:
    "L'articolo  35 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e' sostituito
dal seguente:
    "E'  vietata, nei casi in cui costituisca danno per il patrimonio
storico  e  culturale  nazionale, l'esportazione dal territorio della
Repubblica  delle  cose di cui all'articolo 1 della presente legge ed
al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409,  che,  o  considerate  in  se stesse o in relazione al contesto
storicoculturale  di cui fanno parte, presentano interesse artistico,
storico,  archeologico,  etnografico,  bibliografico,  documentale  o
archivistico,   a   motivato   giudizio   dei  competenti  uffici  di
esportazione  delle  soprintendenze  alle  antichita'  e  belle arti,
nonche'  delle  soprintendenze ai beni librari e delle soprintendenze
archivistiche.
  Nella  valutazione  da  compiere  ai  sensi  del precedente comma i
competenti  uffici  si  attengono  ad indirizzi di carattere generale
stabiliti rispettivamente dalla Direzione generale delle antichita' e
belle  arti, dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e
per   la  diffusione  della  cultura  del  Ministero  della  pubblica
istruzione  e  dalla  Direzione  generale  degli archivi di Stato del
Ministero dell'interno.
  Non  possono  comunque  essere  oggetto  di  esportazione  le  cose
considerate  dal presente articolo se non siano state preventivamente
inventariate presso le competenti soprintendenze"".
  All'articolo 2 le parole: "legge 1 giugno 1939, n. 1089, nonche' di
quelle"  sono  sostituite  con  le seguenti: "legge 1 giugno 1939, n.
1089,  anche  costituenti  l'intero  patrimonio  artistico,  storico,
archeologico  ed  etnografico  nazionale  di  una  determinata  epoca
storica, nonche' delle cose".
  All'articolo  3, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti con i
seguenti:
  "Anche  nei  casi  previsti  dal  precedente comma restano ferme le
altre  disposizioni  relative  alla licenza di esportazione, compreso
l'obbligo per l'esportatore di dichiarare il valore venale delle cose
che intende esportare.
  E'  data  facolta'  agli  interessati  di presentare, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e purche' il diritto al rimborso non sia prescritto,
apposita  domanda ai competenti uffici d'esportazione per il rimborso
delle  somme  versate  allo  Stato,  dal  1  gennaio  1962,  ai sensi
dell'articolo 37 della legge 1 giugno 1939, n. 1089".
  L'articolo 5, e' sostituito con il seguente:
  "La  disposizione  di  cui  alla  lettera  f)  dell'articolo 38 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
e' sostituita dalla seguente:
    "f) non esportare dal territorio della Repubblica gli archivi o i
singoli documenti senza la preventiva autorizzazione della competente
sovritendenza  archivistica,  che  esercita la funzione di ufficio di
esportazione.
  Entro   il   termine   di   novanta   giorni   dalla  richiesta  di
autorizzazione,  il Ministro per l'interno ha facolta' di acquistare,
per  il  valore  dichiarato  nella  richiesta  stessa,  le  cose  che
presentino    interesse   documentale   o   archivistico.   Ai   fini
dell'esercizio  della predetta facolta', nei confronti dei beni per i
quali  viene  richiesta  autorizzazione di esportazione verso i Paesi
appartenenti  alla Comunita' economica europea, il prezzo di acquisto
e'  proposto  dal  Ministro  stesso. Ove l'esportatore ritenga di non
accettare   il   prezzo   offerto   dal   Ministro   e   non  rinunzi
all'esportazione,  il prezzo stesso sara' stabilito insindacabilmente
e  in modo irrevocabile da una commissione composta da tre membri, da
nominarsi  uno dal Ministro, l'altro dall'esportatore ed il terzo dal
presidente   del   tribunale.   Le  spese  relative  sono  anticipate
dall'esportatore.
  La  disposizione  di  cui al precedente comma si applica a chiunque
intenda  esportare  dal territorio della Repubblica archivi o singoli
documenti anche se non dichiarati di notevole interesse storico"".
  All'articolo 6, l'ultimo capoverso e' sostituito con il seguente:
  "Le  stesse  disposizioni  si  applicano  alle  cose  di  interesse
bibliografico  di  cui  agli  articoli  128  e  131  del  regolamento
approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, nonche' a quelle
di interesse documentale e archivistico".
  All'articolo 7, il primo comma e' sostituito con il seguente:
  "Restano  ferme  le altre norme della legge 1 giugno 1939, n. 1089,
del  Regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363,
le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
14  gennaio  1972,  n.  3,  ed  ogni altra disposizione in materia di
tutela delle cose di interesse storico ed artistico".
  L'articolo 8, e' sostituito con il seguente:
  "All'onere   derivante   dall'applicazione   del  presente  decreto
nell'esercizio  1972,  valutato  in  lire  20 milioni per la prevista
minore  entrata  ed in lire 300 milioni per i rimborsi delle tasse di
esportazione  di  cui al precedente articolo 3, si provvede, quanto a
lire 120 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 5061 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per
il  predetto  esercizio  finanziario  e,  quanto  a lire 200 milioni,
mediante  riduzione  del  capitolo  n. 3523 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Napoli, addi' 8 agosto 1972

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - SCALFARO -
MEDICI - GONELLA -
MALAGODI - VALSECCHI
- MATTEOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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