Legge Ordinaria n. 773 del 15/12/1972 (Pubblicata nella G.U. del 18 dicembre 1972 n. 326)
Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  58  del  codice  di  procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 58. - Decisione sulla richiesta o istanza di rimessione. - La
Corte  di  cassazione  decide  in  camera di consiglio con ordinanza,
sentiti  il  pubblico  ministero  e  i  difensori  delle  parti, dopo
chieste, se lo ritiene necessario, le opportune informazioni.
  Se  e'  respinta  l'istanza presentata dall'imputato, questi con la
stessa  ordinanza  puo' essere condannato al pagamento a favore della
cassa delle ammende di una somma da lire 40.000 a lire 400.000.
  L'ordinanza   della  Corte  di  cassazione  la  quale  accoglie  la
richiesta  o  l'istanza  designa  il  giudice  che  deve  istruire  o
giudicare  fra  quelli  compresi  nel distretto della stessa Corte di
appello  a cui appartiene il giudice competente, ovvero nel distretto
di  una  Corte di appello vicina. Nell'ordinanza si dichiara altresi'
se  e  in  quale  parte  gli  atti  gia'  compiuti debbono conservare
validita'.
  L'ordinanza  della  Corte  di  cassazione  insieme  con gli atti e'
trasmessa  senza  ritardo  al  pubblico  ministero  il quale provvede
all'esecuzione di essa previa notificazione per estratto all'imputato
e alle altre parti.).
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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