Legge Ordinaria n. 786 del 06/12/1972 (Pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 1972 n. 328)
Modifiche alle tabelle 1 e 4 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per la parte relativa al ruolo dell'Arma dei carabinieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  ciascuno  degli  anni  1972  e  1973 le promozioni al grado di
maggiore dell'Arma dei carabinieri sono fissate in 90.
  Le  promozioni che nel 1972 e 1973 risultano eccedenti all'organico
sono effettuate, con decorrenza dal 1 gennaio di detti anni, formando
le necessarie vacanze mediante promozione a tenente colonnello.
  La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello
per  effetto  di  dette  promozioni verra' riassorbita con le vacanze
derivanti  da  cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d)
del  primo  comma  dell'articolo  44 della legge 12 novembre 1955, n.
1137.
  Di  tale  eccedenza  non  si tiene conto nelle determinazioni delle
aliquote   di   ruolo   dei   tenenti   colonnelli  da  valutare  per
l'avanzamento.
  Per  completare  il  numero  delle promozioni di cui al primo comma
sara' formato nell'anno 1972 un secondo quadro di avanzamento.
 

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