Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 813 del 05/12/1972 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1972 n. 336)
Modifiche all'articolo 5, terzo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 270, concernente il riscatto ai fini pensionistici dei servizi preruolo da parte del personale ex contrattista dei servizi specializzati della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo.
Modifiche all'articolo 5, terzo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 270, concernente il riscatto ai fini pensionistici dei servizi preruolo da parte del personale ex contrattista dei servizi specializzati della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 12 marzo 1968, n. 270, il terzo comma dell'articolo 5 della stessa legge e' sostituito dal seguente: "Il personale che si avvale della facolta' prevista dal primo comma del presente articolo puo' riscattare, agli stessi effetti e negli stessi modi stabiliti dal comma medesimo, i periodi di servizio continuativo comunque prestato presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla presente legge, e presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, anteriormente alla assunzione a contratto". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 dicembre 1972 LEONE ANDREOTTI - MALAGODI - BADINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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