Legge Ordinaria n. 819 del 21/12/1972 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1972 n. 336)
Rivalutazione delle indennita' per l'uso di veicoli a motore di proprieta' dei dipendenti delle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  b) del primo comma
dell'articolo  22  dell'allegato  alla legge 11 febbraio 1970, n. 29,
sono sostituite dalle seguenti
    "a)  di  lire 1.430, se trattasi di automezzo e per percorsi medi
giornalieri  non  superiori  al  50 chilometri, e di lire 23 per ogni
chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;
    b)  di  lire  800,  se  trattasi  di  motomezzo, qualunque sia la
lunghezza dell'itinerario giornaliero".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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