Legge Ordinaria n. 824 del 23/12/1972 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1972 n. 336)
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1973.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  e'  autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando  sia  approvato  per legge e non oltre il 28 febbraio 1973, il
bilancio  delle  Amministrazioni  dello  Stato per l'anno finanziario
1973,  secondo  gli  stati di previsione, le disposizioni e modalita'
previste  nel  relativo  disegno  di  legge,  e la successiva nota di
variazioni, all'esame delle Assemblee legislative.
 

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