Legge Ordinaria n. 827 del 23/12/1972 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1972 n. 337)
Modificazioni ed aggiunte all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, concernente la ripartizione dei proventi di cancelleria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dopo  il secondo comma dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1962,
n. 922, e' aggiunto il seguente comma:
  "A  decorrere  dal  1  gennaio  1972, dal 55 per cento dei predetti
diritti  e  percentuali,  da  versare  in conto entrate eventuali del
Tesoro, le procure generali presso le corti d'appello sono, altresi',
autorizzate  a  trattenere  il  15  per cento da distribuire in parti
uguali  a  tutti  i coadiutori-dattilografi giudiziari del distretto,
previa detrazione del 5 per cento da versare al Ministero di grazia e
giustizia    per    la   ripartizione   in   parti   uguali   tra   i
coadiutori-dattilografi  giudiziari  addetti  allo  stesso Ministero,
nonche' al Consiglio superiore della magistratura".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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