Legge Ordinaria n. 11 del 02/02/1973 (Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1973 n. 45)
Modifica dell'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per l'esecuzione della legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dell'Ente acquedotti siciliani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  primo comma dell'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942,
n.  369,  contenente  norme  per  la costituzione ed il funzionamento
dell'Ente  acquedotti siciliani (EAS), istituito con legge 19 gennaio
1942, n. 24, e' sostituito dal seguente:
  "Il  riscontro  sulla  gestione  e'  effettuato  da  un collegio di
revisori composto di tre membri nominati rispettivamente dal Ministro
per  i lavori pubblici, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per
l'interno".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 febbraio 1973

                                LEONE

                                                 ANDREOTTI - GULLOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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