Legge Ordinaria n. 14 del 02/02/1973 (Pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1973 n. 51)
Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  tutti  gli  appalti  di  opere  che  si  eseguono a cura delle
amministrazioni   pubbliche   e   degli   enti   pubblici,  dei  loro
concessionari,  nonche'  di  opere  che  si eseguono da cooperative e
consorzi ammesse a contributo o concorso finanziario dello Stato o di
enti  pubblici,  si  puo'  procedere, in caso di licitazione privata,
soltanto in uno dei seguenti modi:
    a)  con  il  metodo  di  cui all'articolo 73 lettera c) del regio
decreto  23  maggio  1924,  n. 827 e con il procedimento previsto dal
successivo   articolo   76,  commi  primo,  secondo  e  terzo,  senza
prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso;
    b)  per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai
sensi del successivo articolo 2;
    c)  per  mezzo  di  offerte  segrete da confrontarsi con la media
finale, ai sensi del successivo articolo 3;
    d)  per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai
sensi del successivo articolo 4;
    e)  mediante  offerte  di prezzi unitari, ai sensi del successivo
articolo 5.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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