Legge Ordinaria n. 168 del 12/04/1973 (Pubblicata nella G.U. del 7 maggio 1973 n. 116)
Nuove norme per l'attuazione del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  il  completamento  del  trasferimento degli abitati di Gairo e
Osmi  (Nuoro)  gia'  intrapreso  in applicazione delle leggi 9 luglio
1908, n. 445; 10 gennaio 1952, n. 9;
  28  gennaio  1960,  n. 31, e 31 ottobre 1966, n. 952, il limite del
contributo  di cui all'articolo 1, lettera i), della legge 10 gennaio
1952, n. 9, e' modificato come segue:
  "La  spesa  complessiva  ammissibile  al  contributo,  per  ciascun
proprietario,  a  qualunque categoria appartenga, non potra' superare
la  somma  di  lire  7.000.000".  Entro  il limite di tale importo e'
fissata  la spesa oltre la quale deve essere effettuato il versamento
in  un'unica  soluzione  di  cui al terzo comma dell'articolo 4 della
legge 31 ottobre 1966, n. 952.
  Il  provveditorato  alle  opere  pubbliche  per  la  Sardegna  puo'
corrispondere    ai    proprietari   clic   ne   facciano   richiesta
anticipazioni,  sulla somma presumibilmente dovuta per il contributo,
in misura pari al 50 per cento del contributo stesso.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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